Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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operativo. Quest’ultimo viene stabilito d’intesa tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante (cfr. art. 16), analogamente all’ordinamento in vigore.
L’articolo 18 istituisce squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Benché dal punto di vista formale si tratti di una novità, quest’articolo non fa altro che riassumere ciò che nella prassi è già una realtà nelle zone di crisi (selezione [screening], identificazione e registrazione dei cittadini di Paesi terzi nonché raccolta di informazioni dai medesimi [debriefing], comunicazione di informazioni a persone in evidente bisogno di protezione internazionale e assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio). Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono, laddove necessario, personale specializzato in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, protezione contro le persecuzioni di genere e/o diritti fondamentali (art. 18 par. 5).
La composizione e l’impiego delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea sono disciplinati all’articolo 20 il quale, se si escludono le disposizioni concernenti la riserva di reazione rapida (cfr. n. 2.1.5), riprende il vecchio regolamento. Occorre sottolineare che i contributi degli Stati Schengen per l’impiego di loro guardie di frontiera in operazioni congiunte vengono sempre fissati d’intesa tra gli Stati Schengen e l’Agenzia sulla base di negoziati bilaterali annuali. Tali squadre sono inoltre incaricate di completare, qualora necessario, la riserva di reazione rapida, a meno che lo Stato Schengen si trovi a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Occorre anche notare che durante l’impiego le squadre della guardia di frontiera e costiera europea sono tenute a seguire le istruzioni dello Stato membro ospitante (cfr. art. 21). Inoltre l’Agenzia continua a coprire determinati costi per l’impiego delle squadre, quali le spese di viaggio e di pernottamento nonché i costi di vaccinazione, di assistenza sanitaria e quelli relativi ad assicurazioni specifiche.
2.2.3 Disposizioni generali
Fatte salve le summenzionate disposizioni (acquisto e parco attrezzature tecniche, protezione dei dati, ambito dei rimpatri), le disposizioni generali del regolamento (art. 34−79) riprendono essenzialmente le disposizioni esistenti, adattandole in funzione dei nuovi compiti dell’Agenzia e riprendendo i concetti dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate adottata il 12 giugno 201216.
L’Agenzia è un organismo dell’UE dotato di personalità giuridica (art. 56 par. 1), ripresa peraltro da Frontex. Essa mantiene la propria sede a Varsavia e dispone di un consiglio di amministrazione, di un direttore esecutivo, di un forum consultivo e di un responsabile dei diritti fondamentali (art. 61).
Il consiglio di amministrazione rappresenta l’organo principale dell’Agenzia. Le sue numerose e importanti funzioni sono elencate all’articolo 62. Esso è composto di un rappresentante per ciascuno Stato partecipante, compreso un rappresentante per ogni Stato associato come la Svizzera (art. 63 par. 3). Il regolamento fissa le principali regole in materia di votazioni in seno al consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda i diritti di voto degli Stati associati, l’articolo 67 paragrafo 4 fa una precisazione rispetto al regolamento attuale, in quanto menziona in modo esplicito che tali
16 http://europa.eu/about-eu/agencies/overhaul/index_it.htm.