Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine
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necessario agire immediatamente, il Servizio SCPT può prendere una decisione anche senza contattare le autorità.
Art. 12 Anonimizzazione
I dati possono essere utilizzati anche per fini statistici (art. 12 OSCPT). Tuttavia, al fine di proteggere i dati personali, tali dati devono essere anonimizzati prima di poter essere pubblicati. I dati che vengono trasmessi all’Archivio federale svizzero (AFS) non vengono anonimizzati.
Sezione 4: Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo, distruzione e archiviazione dei dati
Art. 13 Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo
L’articolo 11 LSCPT si pronuncia in maniera generale sui termini di conservazione dei dati del sistema di trattamento.
Il capoverso 1 dispone invece che i dati delle sorveglianze, di cui fanno parte anche i dati relativi allo svolgimento e al controllo delle pratiche, restano a disposizione delle autorità fino a un momento specifico. Tale momento corrisponde, nel caso di un procedimento, al passaggio in giudicato della decisione (lett. a) e, nel caso di un’operazione del SIC (lett. b), di una ricerca d’emergenza (lett. c) o di una ricerca di condannati (lett. d), alla fine della rispettiva misura. Nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale (lett. e), invece, i dati delle sorveglianze restano a dispozione al massimo fino all’invio dei supporti di dati o dei documenti all’autorità affinché li trasmetta a un’autorità estera (cfr. art. 9 cpv. 4 LSCPT). Le lettere d ed e si applicano anche nel caso di un’estradizione e non si limitano soltanto ai casi inerenti all’assistenza giudiziaria accessoria (piccola). Finora il Servizio SCPT era tenuto a distruggere i dati delle sorveglianze al più tardi tre mesi dopo il termine della misura di sorveglianza (art. 10 cpv. 1 OSCPT in vigore)14. La pratica ha tuttavia mostrato che la polizia, in particolare, ha bisogno di ben più di tre mesi per analizzare i dati. Inoltre, si è reso talvolta necessario trattare alcuni dati nel corso dell’iter giurisdizionale, per esempio dinanzi a un’istanza di secondo grado o al Tribunale federale. Affinché questo sia possibile, i dati e le diverse funzioni per il trattamento dovrebbero rimanere a disposizione, mediamente, per circa cinque anni, ossia fino al passaggio in giudicato della decisione. L’autorità può tuttavia disporre che i dati non debbano essere necessariamente messi a disposizione con tutte le funzioni per il trattamento; in tal caso, conformemente al capoverso 3, i dati sono conservati a lungo termine nel sistema di trattamento con funzioni di trattamento ridotte. Questa è la procedura che sarà presumibilmente applicata nella maggior parte dei casi, dal momento che, dodici mesi dopo la revoca della sorveglianza (cosiddetto «termine di conservazione»), secondo l’articolo 11 OEm-SCPT è riscosso un emolumento per ogni proroga dell’accesso di tre mesi. Di norma, le autorità accedono ai dati delle sorveglianze (cfr. art. 9 cpv. 4 LSCPT), direttamente mediante procedura di richiamo (accesso online) o tramite le interfacce con i sistemi d’informazione di polizia dell’Ufficio federale di polizia e con il sistema d’informazione del SIC (art. 9 lett. b).
14 Ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.