Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine
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La lettera g rimanda agli articoli 15 lettere h–k e 47 capoverso 1 lettere h–l OSCPT, dove sono elencati i dati che devono figurare negli ordini di sorveglianza. Per ulteriori spiegazioni si veda il commento alle pertinenti disposizioni nel rapporto esplicativo concernente l’OSCPT.
Secondo la lettera h nel sistema di trattamento possono essere inseriti anche i numeri di riferimento assegnati dai pubblici ministeri e le denominazioni delle informazioni e delle sorveglianze nonché i numeri di riferimento univoci assegnati dal Servizio SCPT a ogni fascicolo.
Secondo la lettera i il Servizio SCPT tratta anche i dati di contatto delle persone obbligate a collaborare. Questi dati sono utilizzati, da un lato, per trasmettere l’ordine d’informazione e di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare o ai loro collaboratori e, dall’altro, per verificare e confermare la loro disponibilità a informare e sorvegliare.
A tal fine, secondo la lettera j, il Servizio SCPT tratta anche altri dati sulle persone obbligate a collaborare, come certificati, identificativi (p. es. numero d’identificazione delle imprese e dei fornitori secondo l’art. 38 lett. a dell’ordinanza del 17 ottobre 20079 sul registro di commercio; ORC), numeri di telefono, indirizzi IP, stato della disponibilità a informare e sorvegliare, informazioni relative alla ridotta importanza economica secondo l’articolo 49 capoverso 1 OSCPT o ancora alle sanzioni amministrative o penali di cui alle sezioni 10 e 11 LSCPT. Tali dati sono necessari al Servizio SCPT anche per trasmettere i dati comunicati dalle persone obbligate a collaborare e per verificare la disponibilità a informare e sorvegliare.
Gli elementi d’indirizzo, indicati nella maggior parte degli ordini e definiti all’articolo 3 della legge del 30 aprile 199710 sul traffico delle telecomunicazioni (LTC) come parametri di comunicazione ed elementi di numerazione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi, servono per instaurare una comunicazione e possono essere attribuiti in modo univoco a una persona specifica. Secondo la lettera k nel sistema di trattamento possono essere trattati anche questi dati. Lo stesso dicasi per gli identificativi che, a differenza degli elementi d’indirizzo, non possono essere attribuiti in modo unicovo a una persona specifica.
Secondo la lettera l nel sistema di trattamento sono conservate inoltre le informazioni di natura tecnica, tra cui quelle per casi speciali, necessarie allo svolgimento e al controllo degli ordini di sorveglianza nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni. È il caso, ad esempio, delle chiavi crittografiche per la trasmissione sicura dei dati, dei numeri di porta o dei dati per la rete di trasmissione dei dati (art. 2), come indirizzi IP e password.
Secondo la lettera m nel sistema di trattamento sono trattati anche i dati per la riscossione degli emolumenti dalle autorità di perseguimento penale e il versamento delle indennità alle persone obbligate a collaborare. Di tali dati fanno parte, ad esempio, lo stato della fatturazione e l’emolumento per prestazioni non elencate, fissato per ciascun caso specifico e in funzione del tempo impiegato (cfr. art. 13 OEm- SCPT).
9 RS 221.411
10 RS 784.10