Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine
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In fase di revisione delle ordinanze si è posto il problema della distinzione tra le funzioni per il trattamento secondo l’articolo 7 lettera d LSCPT e il trattamento dei dati secondo la legge federale del 13 giugno 20088 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP); lo stesso dicasi per il trattamento dei dati per il sistema d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Concretamente ci si è chiesti se nell’ambito delle funzioni del sistema di trattamento sia possibile utilizzare le funzioni di analisi, in particolare quelle che rappresentano un valore aggiunto per le indagini, fermo restando, ovviamente, che non verrebbe importato nessun dato personale non pubblico da fonti esterne alla sorveglianza. Nonostante la LSCPT non presenti espressamente una base legale per queste funzioni, è infatti auspicabile che il sistema di trattamento possa continuare a disporne o che esse possano essere implementate al suo interno. Questo non solo nell’ottica di un adeguamento progressivo della situazione giuridica, ma anche perché tali funzioni fanno parte delle funzioni standard del sistema di sorveglianza delle telecomunicazioni del Servizio SCPT e perché, allo stesso tempo, i sistemi di fedpol e del SIC non dispongono di funzioni analoghe. Del resto, se all’interno dei sistemi previsti dalla LSIP e dalla legge federale sulle attività informative (LAIn) si dovessero implementare le stesse funzioni già presenti nel sistema di trattamento, si andrebbe incontro a spese elevate. Nell’ambito della prevista revisione della LSIP sono auspicabili una più netta distinzione tra i diversi sistemi e la creazione di basi legali più chiare, senza ostacolare il rapido sviluppo e le innovazioni nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione (TIC), ma anche evitando di restare indietro in questo campo.
L’articolo 5 elenca esaustivamente nel dettaglio le funzioni del sistema di trattamento, comprese quelle che rappresentano un valore aggiunto per le indagini. Tutti i dati trasmessi nel sistema di trattamento dalle persone obbligate a collaborare possono così essere trattati dalle autorità che dispongono dei relativi diritti di accesso (cfr. art. 9 cpv. 1 e 2 LSCPT). Inoltre, i dati trasmessi possono essere completati con dati supplementari (cfr. art. 4). Tuttavia, a meno che non siano indispensabili per la rappresentazione dei dati già ottenuti (p. es. chiavi crittografiche), non è consentito utilizzare all’interno del sistema di trattamento dati personali degni di particolare protezione provenienti da fonti esterne alla sorveglianza, e quindi neanche i dati delle sorveglianze eseguite con dispositivi come gli IMSI-catcher e i GovWare secondo gli articoli 269bis–269quaterCPP o gli articoli 70bis–70quaterPPM. Il sistema di trattamento può inoltre inviare e ricevere dati relativi corrispondenze come e-mail, fax, SMS e telefonate.
Secondo la lettera a è possibile ascoltare in diretta sorveglianze in tempo reale, ad esempio telefonate con o senza immagini o tramite VoIP. È inoltre possibile riprodurre in differita conversazioni pre-registrate.
Secondo la lettera b i dati acquisiti possono essere visualizzati e stampati. Ciò concerne soprattutto l’analisi dei verbali o le indicazioni sullo stato (p. es. se un telefono è acceso o spento). I dati, gli SMS, le e-mail, le informazioni http e le conversazioni sono trattati in modo tale che possano essere visualizzati nel modo più chiaro possibile e, di conseguenza, facilmente analizzati dalle autorità di perseguimento penale. Nel caso dei dati trasmessi dalle persone obbligate a collaborare, e in particolare nel caso delle sorveglianze dei collegamenti Internet, dove si ha a che fare con grandi sequenze di numeri e lettere, vengono impiegati strumenti
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