Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine

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e al controllo delle pratiche. È possibile che, scaduto il termine di conservazione, l’ultima autorità investita del procedimento si dimentichi di contattare il Servizio SCPT; spetta allora a quest’ultimo mettersi in contatto con l’autorità e chiedere informazioni sul modo di procedere. Così facendo, il Servizio SCPT adempie anche all’obbligo di cui all’articolo 11 capoverso 5 ultimo periodo LSCPT, secondo cui, trent’anni dopo la fine della sorveglianza, è tenuto a informarsi presso l’autorità invesita del procedimento.

Affinché si possa procedere alla distruzione dei dati nel sistema di trattamento anche qualora non sia più possibile risalire all’autorità competente o qualora questa non fornisca istruzioni in merito, il capoverso 2 dispone che il Servizio SCPT può salvare i dati su un supporto di dati, che è consegnato, nel caso di procedimenti cantonali, alla massima autorità giudiziaria del Cantone in questione e, nel caso di procedimenti delle autorità federali, al Tribunale penale federale. Tale operazione è verbalizzata. Dopo aver ricevuto conferma della leggibilità del supporto, il Servizio SCPT distrugge i dati.

Il capoverso 3 stabilisce che le informazioni sono conservate per dodici mesi, dopo di che vengono distrutte. In questo caso non è quindi prevista una conservazione centralizzata a lungo termine. Con «informazioni» si intende qualunque indizio che rappresenti un punto di partenza per le indagini delle autorità di perseguimento penale. Queste ultime possono inserire tali informazioni in altri documenti e aggiungerle così al fascicolo penale.

Art. 15 Archiviazione

Dal momento che, di norma16, il detentore dei dati è l’autorità che dispone la sorveglianza e non il Servizio SCPT, la loro archiviazione è retta dalle basi legali applicabili alle autorità.

Il capoverso 1 stabilisce la procedura da seguire nel caso di dati della Confederazione. In questi casi, conformemente alla legge federale del 26 giugno 199817 sull’archiviazione (LAr), il Servizio SCPT è tenuto a offrire i dati all’AFS, che, d’intesa con esso, decide se sono degni di archiviazione o meno. Il Servizio SCPT prepara i dati degni di archiviazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 settembre 199918 relativa alla legge federale sull’archiviazione (OLAr) in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 1 e l’articolo 8 delle istruzioni del 28 settembre 199919 sull’obbligo generale di offerta e di versamento dei documenti all’Archivio federale svizzero. I dati non reputati degni di archiviazione sono distrutti nel rispetto dei termini di cui all’articolo 11 LSCPT.

Il capoverso 2 rimanda all’articolo 4 capoverso 2 LAr e stabilisce la procedura da seguire in presenza di dati dei Cantoni. In questi casi si applica il diritto cantonale. Il detentore dei dati, per esempio l’autorità penale cantonale, offre i dati all’autorità cantonale competente affinché proceda alla loro archiviazione.

16 Cfr. commento all’art. 6 OST-SCPT.

17 RS 152.1

18 RS 152.11

19 https://www.bar.admin.ch/bar/it/home/archiviazione/versamento-di-documenti.html