Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie

Secondo il capoverso 1 il Servizio SCPT può procedere alle verbalizzazioni secondo il diritto previgente fino alla messa in funzione dei nuovi componenti del sistema secondo la prima fase del programma STT. I vecchi sistemi, in particolare il CCIS, il cui contratto di manutenzione non può più essere modificato, non permettono le verbalizzazioni auspicate.

Dal momento che la conservazione a lungo termine non è stata ancora pianificata e che non è chiaro se sarà già operativa al momento dell’entrata in vigore della LSCPT e delle ordinanze di esecuzione, il capoverso 2 dispone che, come avviene secondo la prassi vigente, i dati vengono messi a disposizione dell’autorità che dispone la sorveglianza o di un’autorità da essa designata su un supporto di dati (cfr. art. 19 cpv. 4 OEm-SCPT). In alternativa, qualora il sistema di trattamento lo permetta già da un punto di vista tecnico, le autorità potranno scegliere di scaricare i dati nel loro sistema.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla LSCPT e alle altre ordinanze di esecuzione.