Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine
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[Rinvio alla LAIn, soltanto se questa entra in vigore prima o contemporaneamente alla LSCPT.]
Secondo il capoverso 2, in caso di modifiche tecniche sostanziali al sistema di trattamento, i dati e tutte le funzioni per il trattamento restano a disposizione delle autorità per un periodo successivo compreso tra i sei e i dodici mesi. Una limitazione temporale delle possibilità di trattamento può rivelarsi ad esempio necessaria nel caso di un cambiamento di sistema o fornitore. Modifiche tecniche sostanziali possono inoltre verificarsi anche quando la struttura dei dati viene modificata in modo significativo, come avviene in seguito a un importante aggiornamento (release): per mantenere le funzioni per il trattamento, potrebbe altrimenti essere necessario in questi casi utilizzare contemporaneamente, per oltre oltre un anno, i vecchi componenti e i nuovi, il che comporterebbe costi non indifferenti. È per questo motivo che i dati, insieme a tutte le funzioni per il trattamento, non devono poter essere trattati con i vecchi componenti per un periodo superiore a dodici mesi. La durata esatta (tra sei e dodici mesi) è stabilita, d’intesa con le autorità, dal Servizio SCPT, che dedice anche se i dati dovranno poi essere migrati o conservati con funzioni per il trattamento ridotte secondo l’articolo 11 LSCPT.
Secondo il capoverso 3, dopo il passaggio in giudicato della decisione, i dati sono conservati a lungo termine nel sistema di trattamento con funzioni per il trattamento ridotte. Tuttavia, qualora non abbia più bisogno dei dati e di tutte le funzioni per il trattamento, l’autorità può comunicarlo al Servizio SCPT anche prima di questo momento, di modo che i dati possano essere conservati di conseguenza. In questo caso non si applicano gli emolumenti previsti per la conservazione e tutte le funzioni per il trattamento (art. 11 OEm-SCPT). Un’autorità potrebbe tuttavia aver nuovamente bisogno dei dati dopo il passaggio in giudicato della decisione, per esempio in caso di riapertura (art. 323 CPP) e di revisione (art. 410 CPP) di un procedimento o qualora i dati siano necessari nell’ambito di un altro procedimento; in questi casi i dati possono essere trattati con funzioni ridotte (lettura, ricerca, cernita, scaricamento selettivo, ecc.). Allo stato attuale del progetto «Sviluppo ed esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d’informazione di polizia della Confederazione» (programma STT)15, non è ancora chiaro se soltanto un numero limitato di utenti potrà disporre di funzioni per il trattamento ridotte. Se così fosse, i dati conservati a lungo termine saranno trasmessi al sistema investigativo delle autorità che non hanno accesso a tali dati nel sistema del Servizio SCPT. Non è previsto un nuovo accesso online con funzioni per il trattamento. I diversi termini di conservazione sono retti dall’articolo 11 LSCPT.
Art. 14 Distruzione
Secondo il capoverso 1 l’ultima autorità investita del procedimento può comunicare al Servizio SCPT se intende far distruggere i dati prima della scadenza del termine di conservazione secondo l’articolo 11 LSCPT o se questi, per esempio a fini di archiviazione (cfr. art. 15), debbano essere prima messi a disposizione di un’autorità da essa designata. In quest’ultimo caso troverebbe applicazione l’articolo 9 capoverso 4 LSCPT e, laddove possibile, i dati verrebbero quindi crittografati e trasmessi via posta per mezzo di supporti di dati o documenti. Tra i dati da distruggere all’interno del sistema di trattamento rientrano anche quelli relativi allo svolgimento
15 FF 2014 5719