Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine

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Art. 6 Trattamento dei dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche

Dal momento che il perseguimento penale non rientra nella sua sfera di competenza, l’attività del Servizio SCPT in questo settore è subordinata agli ordini ricevuti, e in particolare a quelli delle autorità competenti in materia. Il Servizio SCPT gestisce il sistema di trattamento (art. 6 LSCPT), ma non è il detentore dei dati (art. 13 LSCPT). Detentrici dei dati sono invece le autorità che dispongono le sorveglianze. Il Servizio SCPT si limita a richiedere tali dati e a renderli accessibili online nel rispetto dei diritti di accesso. Il Servizio SCPT è però detentore dei dati che esso genera per lo svolgimento e il controllo delle pratiche (art. 3 cpv. 2 lett. d) nonché dei dati risultanti dalla verbalizzazione.

Il presente articolo contiene un elenco dei dati trattati dal Servizio SCPT nell’ambito dell’esecuzione e del controllo degli ordini di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

Sulla base dei dati di contatto di cui alla lettera a, il Servizio SCPT assegna alle persone designate dall’autorità competente, di norma l’autorità inquirente, i diritti di accesso al sistema di trattamento, le contatta in caso di dubbi e trasmette la fattura alle autorità che hanno disposto la sorveglianza. I dati di contatto possono essere registrati anche precedentemente alla trasmissione del primo ordine, di modo che in occasione dell’ordine di sorveglianza risultino già presenti nel sistema di trattamento. Inoltre ciò permette di informare le autorità su eventuali novità.

I dati di cui alla lettera b sono utilizzati dalle persone obbligate a collaborare e dal Servizio SCPT per verificare che un’applicazione o un accesso alla rete siano effettivamente connessi alla persona da sorvegliare. Grazie all’indicazione della professione, il Servizio SCPT può verificare che siano state adottate le misure di cui all’articolo 271 capoverso 1 CPP (art. 5 OSCPT).

Inoltre, avvalendosi dei dati di cui alla lettera c, il Servizio SCPT verifica formalmente che le sorveglianze siano disposte per perseguire i reati di cui agli articoli 269 e 273 CPP (sorveglianze retroattive) ed elabora una statistica annua relativa ai mandati di sorveglianza e alle informazioni nell’ambito della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

I tipi d’informazione e di sorveglianza ordinati di cui alla lettera d sono assegnati alle persone obbligate a collaborare, fatturati e analizzati a fini statistici.

Secondo la lettera e nel sistema si possono trattare le comunicazioni scritte e orali nonché le telefonate registrate per fini probatori secondo l’articolo 8 OSCPT, effettuate nell’ambito dello svolgimento e del controllo delle pratiche. Di tali comunicazioni fanno ad esempio parte anche le comunicazioni sonore trasmesse via e-mail.

Secondo la lettera f nel sistema di trattamento vengono conservate anche le decisioni delle autorità. Si tratta, da un lato, di decisioni dei pubblici ministeri e dei giudici dei provvedimenti coercitivi (ordini, approvazioni, proroghe) conservate per fini probatori e, dall’altro, di decisioni del Servizio SCPT (p. es. secondo l’art. 40 cpv. 1 LSCPT) e di decisioni delle autorità giudiziarie in merito a ricorsi. Ciò permette la conservazione centralizzata di tutti i dati relativi a un fascicolo. I dati generati in fase di elaborazione delle decisioni del Servizio SCPT sono trattati nel sistema GEVER e solo la decisione stessa è conservata, laddove necessario, nel sistema di trattamento nel relativo fascicolo.