Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine

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Per quanto riguarda l’ambito del traffico delle telecomunicazioni, lo scopo del sistema di trattamento viene definito già all’articolo 7 LSCPT.

Art. 2 Rete di trasmissione dei dati

Secondo il capoverso 1 i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 OSCPT, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 OSCPT o con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell’articolo 50 capoverso 1 OSCPT si avvalgono di una rete (fibra ottica, VPN) che trasmette le informazioni e i dati delle sorveglianze direttamente all’interfaccia del Servizio SCPT; dettagli tecnici come le interfacce (cfr. art. 12 cpv. 3 LSCPT) sono disicplinati nell’allegato dell’ordinanza del DFGP del xx.xx.xxxx4 sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT). I fornitori menzionati sono responsabili della gestione della rete di trasmissione dei dati e si fanno carico, conformemente all’articolo 38 capoverso 1 LSCPT, delle spese risultanti dalla trasmissione dei dati all’interfaccia del Servizio SCPT. Del resto, la trasmissione dei dati è parte integrante della disponibilità a sorvegliare e, in quanto debito portabile, deve essere assunta dalle persone obbligate a collaborare. Analogamente, secondo l’articolo 51 capoverso 2 OSCPT, le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti pubbliche di telecomunicazione o ne creano nuovi d’intesa con il Servizio SCPT o terzi da esso incaricati, se necessario per la sorveglianza.

Secondo il capoverso 2 le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT possono avvalersi di questa rete anche per scambiarsi informazioni in caso di incertezze, dubbi o problemi relativi alle domande di informazioni o agli ordini di sorveglianza.

Il capoverso 3 conferisce al DFGP il compito di emanare disposizioni che regolino dettagli tecnici e amministrativi come la struttura, il funzionamento e la gestione della rete di trasmissione dei dati.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 3 Dati

Il contenuto del sistema di trattamento è definito all’articolo 8 LSCPT. Tuttavia, mentre l’articolo 8 LSCPT elenca in particolare i dati che possono essere acquisiti nel caso di una sorveglianza nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni, il capoverso 1 del presente articolo riporta, in maniera generale, tutti i dati contenuti nel sistema di trattamento e descrive il modo in cui vengono acquisiti, a prescindere dal fatto che vengano conservati a lungo termine o meno. Di questi dati fanno parte dati personali e semplici dati tecnici, ma anche dati aggiunti dalle autorità medesime sia per semplificare la rappresentazione tramite programmi speciali sia sotto forma di caratteristiche di trattamento, come l’inserimento manuale di commenti o informazioni inerenti agli elementi d’indirizzo.

Le informazioni e i dati delle sorveglianze menzionati alla lettera a, di cui fanno parte anche le indicazioni sui servizi di telecomunicazione (art. 8 lett. c LSCPT), corrispondono ai dati non trattati che le persone obbligate a collaborare trasmettono

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