Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Il sistema permette al servizio SCPT di trattare i dati di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti. Il capoverso 2 illustra la struttura del sistema di trattamento. Si tratta di un sistema in cui il trattamento dei dati avviene a livello centralizzato e che permette quindi, tanto in caso di un procedimento penale quanto in caso di ricerche d’emergenza o di condannati, di trattare trasversalmente i diversi dati (p. es. informazioni, dati storici, commenti, traduzioni, ecc.). Inoltre, essendo il sistema di trattamento un’unità logica, non è possibile eliminare sottosistemi dedicati.
Secondo la lettera a il sistema di trattamento ingloba i compiti dell’attuale Call Center Information System (CCIS) e i compiti supplementari previsti nella LSCPT, il che comporta, in particolare, il trattamento di semplici informazioni riguardanti gli elementi d’indirizzo nonché di informazioni tecniche e amministrative inerenti a contratti e infrastrutture di rete.
Secondo la lettera b, nel sistema sono trattati i dati delle sorveglianze in tempo reale. Le persone obbligate a collaborare sono pertanto tenute a trasmettere il contenuto e i metadati in tempo reale, ossia non appena vengono generati. Grazie alle funzioni per il trattamento previste nonché ai decoder e alle funzioni di analisi di cui dispone il sistema, le autorità che analizzano i dati possono visualizzare i dati ricevuti in modo chiaro.
Secondo la lettera c il sistema di trattamento è in grado di trattare anche dati storici. A tale scopo, le persone obbligate a collaborare trasmettono i metadati relativi a comunicazioni non più vecchie di sei mesi. Anche in questo caso, grazie alle funzioni per il trattamento previste nonché ai decoder e alle funzioni di analisi di cui dispone il sistema, le autorità che analizzano i dati possono visualizzare i dati ricevuti in modo chiaro.
Secondo la lettera d il sistema di trattmento permette al Servizio SCPT di svolgere e controllare le pratiche. Il sistema documenta l’attività del Servizio SCPT e gestisce documenti e fascicoli, permettendo a quest’ultimo di trattare tali dati, inclusi i dati per il controllo della qualità, la statistica e la contabilità. Il sistema di trattamento va concepito in modo tale da assistere il Servizio SCPT nello svolgimento dei suoi compiti relativi al controllo della qualità dei dati trasmessi dai fornitori e alla statistica. I dati da trattare a tale scopo sono elencati all’articolo 6.
Secondo il capoverso 3 i dati sono conservati a lungo termine nel sistema di trattamento, che, a seconda del tipo e del volume dei dati, prevede a tale scopo soluzioni tecniche di volta in volta differenti. Il sistema di trattamento permette inoltre di verbalizzare, per esempio tramite i file di registro, il trattamento dei dati (ne fanno parte anche la modifica, la lettura, ecc.). Per maggiori dettagli relativi alla verbalizzazione, si rimanda all’articolo 10.
Art. 4 Origine dei dati
L’articolo 4 stabilisce chi può generare i dati e da dove provengono.
I dati possono provenire dalle autorità di perseguimento penale, che, mediante procedura di richiamo (accesso online), possono aggiungere per esempio commenti o documenti (cpv. 1 lett. a).
Possono inoltre provenire dalle persone obbligate a collaborare, che trasmettono i dati al Servizio SCPT attraverso la rete di trasmissione dei dati o un altro canale da esso autorizzato (lett. b).