Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 16 pagine
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Art. 15 Diritto all’indennità e assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione
In linea con il diritto vigente, le persone obbligate a collaborare secondo l’articolo 2 lettere a–e LSCPT hanno in linea di massima diritto a un’indennità per le prestazioni fornite, a condizione che adempiano i loro obblighi di informazione e sorveglianza (cpv. 1), e questo indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno di un attestato che provi la loro disponibilità a informare e sorvegliare (art. 33 cpv. 6 LSCPT e art. 29 OSCPT). Qualora collaborino in maniera insufficiente, quindi, l’indennità non viene versata o viene versata solo in parte (cpv. 3) e, fatta eccezione per i due casi di cui all’articolo 34 capoverso 2 LSCPT, le persone obbligate a collaborare devono assumersi le spese cagionate (art. 34 cpv. 1 LSCPT).
Il capoverso 2 rimanda alla disposizione corrispondente della LSCPT sull’assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione (art. 34 LSCPT). Le lettere a e b indicano quali sono le persone obbligate a collaborare, rispettivamente con obblighi di informazione (lett. a) e con obblighi di sorveglianza (lett. b), che devono assumersi le spese in questi casi.
Il capoverso 3 precisa quanto si applica, in caso di collaborazione insufficiente, alle persone obbligate a collaborare menzionate al capoverso 2: le persone obbligate a collaborare comunicano al Servizio SCPT le spese sostenute (lett. a); se fornisce assistenza, il Servizio SCPT conteggia le spese comunicate con le proprie fino all’importo massimo dell’indennità cui le persone obbligate a collaborare avrebbero diritto (lett. b); se le spese del Servizio SCPT superano di larga misura quelle delle persone obbligate a collaborare, esso fattura a queste ultime l’importo che eccede l’indennità (lett. c); se il Servizio SCPT si fa carico completamente dell’esecuzione di un mandato, all’autorità che ha disposto la sorveglianza vengono fatturati sia gli emolumenti sia le indennità e alle persone obbligate a collaborare non è corrisposto alcun importo, dal momento che le spese supplementari sostenute dal Servizio SCPT eccedono l’emolumento previsto (lett. d).
Art. 16 Indennità
L’articolo 16 disciplina i casi in cui non è prevista alcuna indennità. Non è versata un’indennità in caso di collegamenti di collaudo necessari al Servizio SCPT in quanto responsabile del sistema di trattamento (lett. a), con la sola eccezione dei collegamenti di collaudo ordinati dalle autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 8, e in caso di informazioni fornite e sorveglianze eseguite direttamente dal Servizio SCPT o da terzi da esso incaricati (lett. b; cfr. p. es. art. 26 cpv. 2 lett. b, 27 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1 e 34 cpv. 1 LSCPT). Secondo l’articolo 15 capoverso 2 lettera d, l’indennità è versata dall’autorità che ha disposto la sorveglianza al