Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 16 pagine
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disciplinamento si propone di far chiarezza proprio in questo ambito e di uniformare la regolamentazione in materia di inoltro delle fatture al fine di scongiurare l’onere supplementare cagionato finora a causa di termini estremamente diversi.
Il capoverso 3 prevede, in linea con l’ordinanza vigente, che le persone obbligate a collaborare stilino, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, una fattura dettagliata per i mandati assegnati loro dal Servizio SCPT nel corso di un mese civile.
Il capoverso 4 è nuovo e riprende la disposizione finora contenuta nella LSCPT secondo cui, nel caso in cui a una misura di sorveglianza partecipino più persone obbligate a collaborare, l’indennità debba essere versata soltanto a quella direttamente incaricata dal Servizio SCPT. Spetta poi alle persone obbligate a collaborare decidere come suddividersi l’indennità. Ciò non si applica nel caso in cui venga assegnata a più persone obbligate a collaborare la sorveglianza di un apparecchio.
Il capoverso 5 introduce l’obbligo per il Servizio SCPT di definire in modo vincolante la forma, il contenuto e le modalità di trasmissione delle fatture. In questo modo, oltre a garantire maggiore uniformità in questo ambito, si semplifica la procedura di fatturazione automatica e si risparmiano risorse. Per le persone obbligate a collaborare che ne hanno bisogno, il Servizio SCPT mette a disposizione modelli di fattura nonché informazioni a riguardo.
Art. 6 Importo forfettario supplementare per prestazioni fornite al di fuori
degli orari d’ufficio ordinari
La presente disposizione corrisponde essenzialmente all’articolo 3 dell’ordinanza vigente.
Secondo il capoverso 1 continua a essere dovuto un importo forfettario per ogni prestazione fornita al di fuori degli orari d’ufficio ordinari da una parte coinvolta che non sia un’autorità di perseguimento penale. Se il Servizio SCPT o una o più persone obbligate a collaborare sono incaricate più volte al di fuori degli orari d’ufficio ordinari è loro versato ogni volta il relativo importo forfettario. Se all’esecuzione della sorveglianza partecipa soltanto una persona obbligata a collaborare, un importo forfettario pari a 125 franchi viene versato al Servizio SCPT e uno alla persona coinvolta, per un totale di 250 franchi. Se invece sono coinvolte più persone obbligate a collaborare, secondo il diritto vigente dovrebbe essere versato per ogni persona obbligata a collaborare un importo forfettario di 250 franchi da suddividere tra tale persona e il Servizio SCPT. Nel caso di tre persone obbligate a collaborare dovrebbe quindi essere versato un importo forfettario totale di 750 franchi. La nuova ordinanza abolisce questa prassi e prevede che sia versato un solo importo forfettario per ogni caso al Servizio SCPT (125 franchi) e uno a ogni persona obbligata a collaborare. Se sono coinvolte tre persone verrebbe