Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 16 pagine

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emolumenti e le indennità devono essere versati anche nei casi in cui, a causa di problemi tecnici riscontrati dalle persone obbligate a collaborare o dal Servizio SCPT, i dati vengano trasmessi in ritardo o in modo incompleto.

È nuovo anche il capoverso 4, secondo cui gli emolumenti e le indennità possono essere applicati anche più volte alla stessa misura di sorveglianza o alla stessa domanda di informazioni. Se nell’ambito della sorveglianza di apparecchiature è ad esempio necessario eseguire una sorveglianza in tempo reale presso più persone obbligate a collaborare, oltre all’emolumento per il Servizio SCPT le autorità disponenti devono versare indennità a tutte queste persone. Per quanto riguarda le informazioni, invece, va tenuto conto che una domanda inoltrata a una o più persone obbligate a collaborare può generare diverse risposte e che a ognuna di queste si applicano gli emolumenti e le indennità. Se le informazioni fornite in seguito a una domanda superano il numero massimo definito dal richiedente, quest’ultimo può sospendere la domanda dopo aver ricevuto la relativa notifica. Tale notifica sarà comunque considerata a sua volta come un’informazione e fatturata di conseguenza.

Art. 4 Annullamento

La presente disposizione rimanda all’articolo 15 dell’ordinanza del DFGP del xx.xx.xxxx7 sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT), che disciplina l’annullamento dei mandati di sorveglianza. In caso di annullamento di un mandato di sorveglianza non vengono né riscossi emolumenti né versate indennità.

Art. 5 Fatturazione

La presente disposizione corrisponde in linea di massima all’attuale articolo 5. Tuttavia, mentre secondo l’ordinanza vigente la fatturazione interviene a misura di sorveglianza o mandato ultimati, secondo il capoverso 1 il Servizio SCPT può fatturare all’autorità che ha disposto la sorveglianza le proprie prestazioni e quelle fornite dalle persone obbligate a collaborare già dopo aver trasmesso il mandato, per quanto nella pratica si tenda ad aspettare perlomeno che le persone obbligate a collaborare ne confermino l’esecuzione. L’intento è quello di semplificare l’intera procedura. Va inoltre osservato che, diversamente dal diritto vigente, non è più prevista la possibilità di versare anticipi.

Secondo il capoverso 2 il momento in cui viene confermata l’esecuzione del mandato o fornita l’informazione richiesta è determinante per stabilire il termine a partire dal quale le persone obbligate a collaborare sono autorizzate a inoltrare le loro fatture al Servizio SCPT. Il nuovo

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