Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività, è stata aggiunta in seguito alla consultazione.
Con la nuova disposizione derogatoria relativa alla definizione del carattere professionale è stato creato uno spazio per l’innovazione (sandbox) per i modelli aziendali nel settore della tecnofinanza. In passato era emerso che molti modelli aziendali delle imprese tecnofinanziarie si rivolgevano di norma a più di 20 persone e rientravano dunque ben presto nella sfera di applicazione della LBCR. Di conseguenza, per i nuovi operatori che entravano sul mercato era impossibile verificare l’efficacia concettuale ed economica del proprio modello aziendale prima di richiedere un’eventuale autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Il quadro normativo vigente veniva percepito pertanto come un ostacolo all’innovazione. Per questo motivo è stato creato un ambito esente da autorizzazione per l’accettazione di depositi del pubblico fino a un massimo di un milione di franchi23. Con i requisiti specifici, costituiti segnatamente dal divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi, il Consiglio federale intendeva evitare che nascessero delle «piccole banche» nell’ambito del sandbox. Le operazioni sulle differenze di interesse dovevano rimanere una prerogativa esclusiva delle banche.
Un modello aziendale in ambito tecnofinanziario il cui oggetto è costituito, per natura, dall’accettazione di fondi da una moltitudine di persone è il crowdlending (una sottocategoria del crowdfunding). Nel crowdlending diversi creditori concorrono al finanziamento di un prestito (denominato anche finanziamento partecipativo) che viene trasmesso attraverso una piattaforma a un beneficiario24. Nella pratica non tutti i modelli di crowdlending hanno potuto beneficiare della nuova normativa sopra descritta nella maniera auspicata per il semplice fatto che il divieto di accettare depositi del pubblico a titolo professionale senza disporre di un’autorizzazione bancaria si applica a chiunque. In relazione al crowdlending ciò significa che non è solo la piattaforma di intermediazione a doversi preoccupare di non rientrare nel campo di applicazione della LBCR, bensì anche il beneficiario. Se la piattaforma agisce da intermediaria, quest’ultima si trova di fronte a una moltitudine di creditori. Con la revisione del 2017 il beneficiario può confrontarsi con più di 20 creditori purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 e di conseguenza segnatamente il divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi (art. 6 cpv. 2 lett. b). Tale divieto non si applica (secondo l’art. 6 cpv. 3) a chi esercita un’attività commerciale o industriale come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività. Per il crowdlending a favore di privati continuava, tuttavia, a sussistere quest’ostacolo all’accesso al mercato. Il fatto che la revisione non abbia consentito il crowdlending per i beneficiari privati va collegato al rischio di una potenziale elusione della LCC che, fino a quel momento, contemplava solo la concessione a scopo professionale di crediti al consumo e definiva il credito al consumo un contratto tra un creditore che agisce a titolo professionale e un consumatore (art. 2 LCC nella versione del 1° gennaio 2016). Dato che la piattaforma di intermediazione non funge da creditrice e che i creditori del crowd non agiscono a scopo professionale, la LCC non verrebbe applicata contrariamente al suo senso e alla sua finalità. Con il progetto LSerFi/LIsFi vengono considerati ora crediti al consumo anche quei contratti di credito che prevedono creditori che non agiscono a scopo professionale, se tali contratti sono stati stipulati coinvolgendo un intermediario di crediti partecipativi (art. 1 LCC nella versione del 15 giugno 2018). Con la nuova legislazione non sarà più possibile eludere le disposizioni della LCC. Le disposizioni riviste della LCC e le relative considerazioni espresse nell’ordinanza del 6 novembre 200225 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) devono entrare in vigore contestualmente alla disposizione relativa al promovimento dell’innovazione contenuta nella LBCR e alle disposizioni della presente ordinanza.
23Cfr. rapporto esplicativo del DFF concernente il progetto tecnofinanza 2017, n. 1.2.3. (nota 4)
24In merito alle varie tipologie di crowdfunding, cfr. il progetto tecnofinanza 2017, n. 1.1.1.3 (nota 4)
25 RS 221.214.11
231.2 10/30