Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
Alla luce di quanto precede, il crowdlending deve essere attivato anche per finanziamenti privati. A trarre vantaggio dalla disposizione derogatoria di cui al capoverso 3 non devono più essere solo i beneficiari che svolgono un’attività commerciale o industriale, ma anche coloro che utilizzano i crediti per il finanziamento del consumo privato. In questa categoria possono rientrare acquisti e progetti privati di varia natura, per esempio il finanziamento di beni di consumo, oggetti d’uso quotidiano, formazioni e formazioni continue (p. es. prestiti di studio), una carriera sportiva, musicale, artistica o una proprietà abitativa ecc. Per tutti i progetti che non costituiscono né un’attività industriale o commerciale né servono al consumo privato continua a valere il divieto di investire e di corrispondere interessi.
Art. 7a Obbligo di informazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR
Capoversi 1e 2
La trasparenza nei confronti dei clienti è importante in quanto la vigilanza della FINMA non comprende la verifica della sostenibilità economica del modello aziendale di un assoggettato a vigilanza. Il controllo eseguito dalla FINMA sulle persone di cui all’articolo 1b LBCR si limita, esattamente come per le banche, all’accertamento del rispetto o meno dei requisiti previsti dalla legge. La valutazione dell’effettivo e reale funzionamento di un determinato modello aziendale o di una determinata tecnologia non rientra tra i compiti della FINMA. Di conseguenza i clienti devono potersi creare autonomamente una propria idea in merito. Per questo motivo è fondamentale che le imprese forniscano informazioni trasparenti e chiare sui possibili rischi connessi al modello aziendale e alla tecnologia in uso.
Le persone di cui all’articolo 1b LBCR offrono servizi molto diversificati. Per poter valutare i rischi dell’attività, i clienti che concedono tali depositi devono essere informati sul modello aziendale. Di conseguenza le imprese tecnofinanziarie devono confrontarsi approfonditamente con i rischi collegati al modello aziendale e alle tecnologie utilizzate e comunicare il risultato di tale analisi ai propri clienti (lett. a). Questi ultimi devono essere inoltre edotti in merito alla mancata inclusione dei loro depositi nell’omonima garanzia (lett. b; cfr. n. 1.1 che precede).
Le informazioni trasmesse ai clienti devono soddisfare diversi requisiti. Materialmente devono essere formulate in modo completo e comprensibile. Inoltre devono essere fornite per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova. Non è quindi sufficiente fornire spiegazioni tecniche che possono essere comprese solo da specialisti. Il modello aziendale deve essere illustrato ai clienti utilizzando un linguaggio comprensibile, il che prevede anche che le informazioni vengano fornite nella lingua dei clienti. «Completo» significa che devono essere esposti tutti i rischi del modello aziendale e che al riguardo non devono essere fornite solo informazioni selettive o incomplete. Anche le osservazioni retrospettive devono essere complete e non possono solo mettere in luce unilateralmente aspetti positivi. Inoltre si deve segnalare, in particolare, la mancanza della garanzia dei depositi e si devono spiegare le relative conseguenze. Infine la comunicazione deve avvenire in una forma che consenta la prova per testo, il che significa che le informazioni possono essere trasmesse per scritto in un documento separato, all’interno della documentazione relativa al modello aziendale o anche separatamente per e-mail. Dal punto di vista temporale le informazioni devono essere fornite in modo che i clienti possano valutare la propria decisione in base ai dati ricevuti.
Capoverso 3
Diversamente dalle banche, i soggetti di cui all’articolo 1b LBCR sono stati esonerati dal legislatore dall’obbligo di affiliazione per la garanzia dei depositi (art. 1b cpv. 4 lett. d LBCR). La mancanza della garanzia dei depositi deve essere tuttavia resa nota ai clienti affinché questi possano farsi un’idea precisa dei rischi legati al proprio investimento. Di conseguenza le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono tenute anche a informare dell’assenza della garanzia dei depositi. Dato che quest’informazione costituisce un elemento centrale, il riferi-
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