Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

oni sugli averi non rivendicati). Oltre alla garanzia dei depositi, secondo l’articolo 17a capoverso 3 sono esplicitamente escluse anche le disposizioni dell’ordinanza del 30 novembre 201221 sulla liquidità (OLiq) e dell’ordinanza del 1° giugno 201222 sui fondi propri (OFoP). Lo svolgimento di un’attività commerciale diversa da quella bancaria e i vari rischi a essa collegata giustificano l’adozione, in determinati ambiti, di regole speciali per le imprese tecnofinanziarie che vengono illustrate nella parte che segue.

Art. 2 Banche

A seguito della modifica della LBCR nell’ambito del progetto LSerFi/LIsFi (di cui al n. 1.1 che precede) si è proceduto all’eliminazione della definizione di «banche» a livello di ordinanza e di legge (cfr. art. 1a LBCR). Di conseguenza la normativa vigente contenuta nell’articolo 2 capoverso 1 deve essere abrogata e riformulata nel capoverso 2.

Art. 3 Nonbanche

Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche nonostante accettino depositi del pubblico a titolo professionale. Di conseguenza la disposizione si applicherà anche alle persone di cui all’articolo 1b LBCR. Ciò viene precisato nell’articolo 3.

Art. 6 Carattere professionale

Capoverso 3

Chi opera principalmente nel settore finanziario ed è intenzionato ad accettare a titolo professionale depositi del pubblico di importo superiore a 100 milioni di franchi o ad accettare a scopo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi, a investirli e a corrispondere interessi sugli stessi necessita di un’autorizzazione bancaria ordinaria. Chi opera principalmente nel settore finanziario ed è intenzionato ad accettare a titolo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi senza investirli e corrispondere interessi sugli stessi necessita di un’autorizzazione in base all’articolo 1b LBCR. Ciò vale anche per le persone che non accettano effettivamente i depositi, ma che si prestano pubblicamente a tale scopo (art. 1a lett. a e 1b cpv. 1 lett. a LBCR). Chi agisce senza disporre dell’autorizzazione richiesta incorre in un reato (art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 1 lett. c LBCR). La sussistenza del carattere professionale viene definita nell’articolo 6. Secondo questa disposizione, fino al 31 luglio 2017 vigeva la presunzione assoluta che agiva a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accettava sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si prestava pubblicamente ad accettarli, anche se il numero dei depositi ottenuti era inferiore a 20 (art. 6 nella versione del 30 aprile 2014). Con la revisione dell’OBCR del 5 luglio 2017 (in vigore dal 1° agosto 2017) è stata introdotta una deroga alla definizione di carattere professionale. In base a questa nuova disposizione non viene supposta nessuna attività professionale se, nonostante l’accettazione di più di 20 depositi del pubblico, (lett. a) vengono accettati depositi del pubblico per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi, (lett. b) i depositi del pubblico non vengono investiti né vengono corrisposti interessi sugli stessi e (lett. c) i depositanti vengono informati che non sussiste alcuna vigilanza da parte della FINMA e che il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi (art. 6 cpv. 2). Questi requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente. L’integrazione nel capoverso 3, secondo la quale il capoverso 2 lettera b (divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi) non deve essere soddisfatto nel caso in cui chi accetta i depositi del pubblico esercita un’attività commerciale o industriale

21 RS 952.06

22 RS 952.03 231.2 9/30