Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
rizzazione di cui all’articolo 39 LCC42 (l’intera sezione 3) si applicano quindi inevitabilmente solo ai creditori professionisti e a entrambe le categorie di intermediari di credito. In questa sezione dell’ordinanza (art. 4–8a OLCC) non è necessario procedere a un chiarimento terminologico. Il campo di applicazione delle disposizioni concernenti gli intermediari di credito è quindi esteso agli intermediari di crediti partecipativi.
Nella sezione 3 una regola specifica per gli intermediari di crediti partecipativi s’impone soltanto in riferimento all’ammontare del capitale assicurato e dell’importo da depositare su un conto bancario bloccato (art. 7 OLCC).
Secondo le regole finora vigenti i creditori professionisti devono garantire un capitale assicurato pari a 500 000 franchi o depositare lo stesso importo. Per gli intermediari di credito la somma ammonta invece a 10 000 franchi. All’emanazione della disposizione, questa differenza è stata giustificata allegando i rischi diversi contro i quali ci si deve assicurare: mentre nel caso di una mediazione del credito al consumo gli unici danni possibili sono praticamente solo provvigioni pretese a torto, in determinate circostanze il creditore deve rimborsare al consumatore la totalità delle rate. La somma di 500 000 franchi risulta da quanto segue: in virtù degli interessi e del fatto che solo i crediti al consumo fino a 80 000 franchi sottostanno alla legge (art. 7 cpv. 1 lett. e LCC), l’importo massimo per ogni credito ammonta a 100 000 franchi. Di conseguenza si arriverebbe all’esaurimento dell’intera somma assicurata se il creditore trasgredisse in misura rilevante l’esame della capacità creditizia relativo a cinque crediti43.
Con gli adeguamenti apportati, si giustifica ora la creazione di una terza somma intermedia, specifica per gli intermediari di crediti partecipativi. A differenza degli intermediari di credito ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCC44, gli intermediari di crediti partecipativi e i creditori professionisti sottostanno all’obbligo di effettuare conformemente alla legge l’esame della capacità creditizia. Se un intermediario di crediti partecipativi non rispetta l’obbligo di notifica o l’esame della capacità creditizia, il consumatore non deve né gli interessi né le spese (art. 32a cpv. 2 LCC45): il rischio di responsabilità di un intermediario di crediti partecipativi è quindi più elevato rispetto a quello di un altro intermediario. A tal riguardo vengono considerati gli interessi e le spese di un credito, per cui, tenendo conto delle somme finora stabilite, risulta un importo massimo di 20 000 franchi per un credito di 80 000 franchi. L’importo di 100 000 franchi risulta quindi adeguato, se anche in questo caso si suppone la copertura di cinque crediti. È vero che questa somma relativa agli interessi e alle spese, assicurata o depositata in un conto bancario bloccato, va a beneficio dei creditori, poiché questi hanno un diritto di regresso contro l’intermediario di crediti partecipativi. Bisogna però tenere presente che di regola in questo caso non si tratta di creditori professionisti. Bisogna assicurare che gli intermediari di crediti partecipativi garantiscano uno svolgimento irreprensibile della loro attività e una situazione economica sana. Una somma più alta aumenta anche la consapevolezza della responsabilità elevata che deriva dall’esame della capacità creditizia e dall’obbligo di notifica. Ciò si confà allo spirito dell’obbligo di autorizzazione previsto e va anche a beneficio dei consumatori.
Articolo 9b Disposizione transitoria
Durante l’esame della capacità creditizia, i crediti esistenti e notificati alla Centrale d’informazione devono obbligatoriamente essere inclusi nel calcolo del preventivo. Sarebbe
42 Nella versione del 15 giugno 2018.
43 Cfr. spiegazioni dell’Ufficio federale di giustizia sull’ordinanza concernente il credito al consumo (modifica del 23 novembre 2005), Berna, febbraio 2006, pag. 6 seg.
44 Nella versione del 15 giugno 2018.
45 Nella versione del 15 giugno 2018. 231.2 22/30