Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
Art.14b Sfera degli affari
Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono descrivere esattamente negli statuti o in un regolamento la propria sfera degli affari e l’estensione geografica della stessa, ottemperando così agli stessi obblighi previsti per le banche. Diversamente dalle regole del diritto bancario non vengono citati solo i contratti sociali, il che dipende dalla selezione delle possibili forme giuridiche. In qualità di enti, tutte le forme giuridiche ammesse dispongono di statuti che possono essere modificati con decisione della maggioranza in seguito alla fondazione della società e non di contratti sociali veri e propri come previsto per le società di persone32.
Art. 14c Direzione
La presente disposizione soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 10 per le banche. Infatti, la persona di cui all’articolo 1b LBCR deve essere effettivamente diretta dalla Svizzera. Di conseguenza, anche le persone incaricate della direzione devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare la gestione effettiva. Tale requisito è giustificato dal fatto che la FINMA deve avere la possibilità di contattare le persone a cui è stata affidata la direzione, condizione che non viene garantita se queste ultime si trovano esclusivamente all’estero. È altresì possibile che, diversamente da una banca, i titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1b LBCR non siano assoggettati ad alcuna vigilanza oltre confine e, di conseguenza, che non sia possibile fornire nessuna assistenza amministrativa mediante un’autorità partner estera.
Art. 14d Organi
Capoversi 1 e 2
Come le banche, anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono disporre l’istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo qualora lo scopo sociale o l’importanza degli affari lo esiga. Quest’organo deve constare come minimo di tre membri, almeno un terzo dei quali deve essere indipendente dalla direzione. In presenza di tre membri è sufficiente quindi che un membro soddisfi le condizioni di indipendenza. Questi requisiti sono meno stringenti di quelli previsti per le banche, il che appare giustificato dal fatto che in particolare le imprese tecnofinanziarie sono costituite spesso da start up con una dotazione di risorse umane diversa rispetto a quella degli istituti bancari. Generalmente si tratta di un team più ristretto di fondatori che deve occuparsi innanzitutto dell’assistenza al personale e della crescita. Per quanto sia ovvio prevedere determinate condizioni che l’organizzazione deve soddisfare per il rilascio dell’autorizzazione, si deve tuttavia poter tenere conto della particolare situazione specifica, soprattutto delle start up.
Capoverso 3
Il capoverso 3 corrisponde nel contenuto all’articolo 3 capoverso 2 lettera cbisLBCR. I titolari di partecipazioni qualificate non devono essere indipendenti dalla direzione; a causa della situazione particolare delle start up ciò può costituire, infatti, un ostacolo eccessivo. Esse devono tuttavia garantire di non compromettere, con il loro influsso, l’esercizio dell’attività commerciale irreprensibile della persona di cui all’articolo 1b LBCR.
Capoverso 4
Le disposizioni dei capoversi 13 costituiscono degli standard minimi di corporate governance con i rispettivi checks and balances, a cui ci si dovrebbe in linea di massima attenere. Può succedere, tuttavia, che la situazione particolare di una start up nel settore finanziario renda necessario, nel caso specifico, uno scostamento dalle disposizioni dei capoversi 1 e 2.
32 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, § 2 n. 123 seg. 231.2 14/30