Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

Le disposizioni della LBCR si applicano per analogia ai nuovi titolari dell’autorizzazione. Il relativo rispetto viene verificato nell’ambito di una vigilanza costante da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che deve occuparsi altresì di punire comportamenti scorretti conformemente alla legislazione in materia di vigilanza.

Il rilascio dell’autorizzazione sottostà a diverse condizioni. Le imprese sono tenute innanzitutto a trasferire i fondi accettati in base all’accordo con i clienti o, se diversamente disposto o impossibile, a rimborsarli a questi ultimi. Qualora in virtù dell’accordo con il cliente il trasferimento tempestivo non sia possibile o previsto, l’impresa può trattenere i depositi presso di sé. Pur non essendo vincolata a scadenze, tale operazione è legata a determinate condizioni. I depositi devono essere custoditi nell’interesse dei clienti e, in questo arco di tempo, non possono né essere investiti né fruttare interessi. Ai titolari dell’autorizzazione è pertanto vietato svolgere le operazioni sulle differenze di interesse riservate alle banche e generare utili dalla differenza tra interessi attivi e passivi. Il divieto di investire significa anche che i depositi non possono essere investiti in prodotti d’investimento (a proprio nome e per proprio conto). La custodia nell’interesse del cliente impone che tali fondi vengano detenuti in modo sicuro, separatamente dai fondi propri, e che siano a disposizione in qualsiasi momento.

Oltre a osservare il divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi, i soggetti di cui all’articolo 1b LBCR in possesso dell’autorizzazione devono soddisfare determinati requisiti a livello di organizzazione, gestione dei rischi, compliance e strumenti finanziari e sottoporre l’attività svolta alla verifica da parte di una società di audit (cfr. art. 1b cpv. 4 LBCR). Per altro devono osservare anche quanto disposto dalla LBCR e dalle relative ordinanze, dato che tali norme vengono «applicate per analogia» (cfr. art. 1b cpv. 1 LBCR). Per analogia, in quanto il diritto bancario è adeguato all’attività bancaria specifica e ai relativi rischi. A causa delle differenze date, le disposizioni della legge e delle ordinanze devono essere applicate solo nella misura in cui ciò risulti opportuno.

1.3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

1.3.1 Considerazioni generali

Il quadro normativo dell’UE, dei singoli Stati membri e degli USA nell’ambito della tecnofinanza è già stato analizzato in dettaglio nelle spiegazioni relative alla modifica dell’OBCR del 1° febbraio 201712 nel settore della tecnofinanza del 1° febbraio 201713. Da queste ultime si evince, tra l’altro, che anche all’estero vengono create o modificate normative sulla scia del processo di digitalizzazione che, tuttavia, sono molto eterogenee e perseguono obiettivi differenziati. Anche gli stadi di avanzamento dei progetti di disciplinamento sono molto diversi. All’estero vengono di norma seguiti approcci di regolamentazione specifici in funzione dell’attività. Di conseguenza esistono autorizzazioni per gli istituti nel settore tecnofinanziario, ma sono mirate a un determinato tipo di attività (p. es. piattaforme di crowdfunding o istituti di moneta elettronica). Gli ordinamenti giuridici esteri non risultano prevedere una vera e propria «autorizzazione tecnofinanziaria» analoga a quella creata nella LBCR.

1.3.2 Sviluppi all’interno dell’UE

A completamento delle spiegazioni succitate si deve sottolineare che l’8 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato un piano d’azione su come sfruttare le opportunità of-

12 Cfr. nota 4

13 Spiegazioni del DFF del 1° febbraio 2017 sul progetto tecnofinanza 2017, n. 1.4 (nota 5) 231.2 6/30