Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

bili a quelli di un gestore patrimoniale assoggettato a vigilanza nel settore dei fondi. Analogamente ai gestori patrimoniali che operano nel settore dei fondi, la FINMA può prevedere inoltre, nell’ambito della vigilanza basata sui rischi condotta, una periodicità di verifica pluriennale, il che comporta un risparmio in termini di costi per le persone di cui all’articolo 1b LBCR.

3.2.2.2 Banche e altri istituti finanziari

Il rapido sviluppo registrato nel settore della tecnofinanza pone gli istituti finanziari di fronte a nuove sfide, ma schiude nel contempo nuove possibilità. Le modifiche delle condizioni quadro normative consentono volutamente il cambiamento strutturale all’interno del settore. La nuova autorizzazione tecnofinanziaria può essere sostanzialmente concessa sia alle banche sia ad altri istituti finanziari come commercianti di valori mobiliari o gestori patrimoniali. Complessivamente ciò potrebbe portare allo sviluppo di nuova concorrenza in determinati segmenti di mercato, il che non dovrebbe tuttavia causare un assottigliamento dell’attività delle banche in quanto l’aumento del volume del mercato fa crescere anche la grandezza della torta da distribuire per tutti gli attori. Dietro apposito compenso, le banche possono offrire alle persone di cui all’articolo 1b LBCR che non dispongono di un accesso a un conto giro della BNS dei conti su cui versare i depositi dei clienti. Inoltre anche i clienti delle banche desiderano sempre più poter usufruire dei servizi del settore della tecnofinanza.

3.2.2.3 Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Il maggiore dispendio da prevedere per l’attività svolta dalla FINMA in qualità di autorità competente nel settore finanziario deve essere gestito servendosi delle risorse di personale esistenti. Il finanziamento della FINMA viene effettuato (come per gli altri istituti finanziari) mediante i contributi degli emolumenti degli assoggettati. L’entità di questi emolumenti che devono essere corrisposti dalle persone di cui all’articolo 1b LBCR è disciplinata nell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA e prevede una tassa di base di 3000 franchi e una tassa supplementare variabile. Questi emolumenti più contenuti rispetto a quelli previsti per le banche tengono conto dell’ambito di attività ristretto di una persona di cui all’articolo 1b LBCR e non dovrebbero comportare ripercussioni in termini di distorsione del mercato55.

3.2.2.4 Confederazione, Cantoni e Comuni

Non è possibile fornire indicazioni sulle variazioni a livello del gettito fiscale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni derivanti dalla presente ordinanza e pertanto rilevanti per la presente analisi d’impatto della regolamentazione. Eventuali modifiche sono già motivate a livello di legge. Queste misure determinano complessivamente una riduzione degli ostacoli all’accesso al mercato, contribuendo così ad accelerare l’innovazione e di conseguenza la modernizzazione del settore finanziario. La maggiore competitività si dovrebbe pertanto tradurre in un aumento degli introiti fiscali sul lungo periodo. Al momento non è possibile stabilire se queste misure avranno, anche a breve termine, un influsso (positivo o negativo) sul gettito fiscale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

55 Anche la tassa di vigilanza annua prevista per le banche e i commercianti di valori mobiliari è costituita da una tassa di base e da una tassa supplementare. L’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA prevede per i commercianti di valori mobiliari e la banche una tassa di base, rispettivamente di fr. 10 000.− e fr. 15 000.−. La tassa supplementare viene calcolata sul totale di bilancio indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. A seconda dei casi possono essere applicati, in aggiunta e in una certa misura, emolumenti legati alla grandezza, il cui importo ammonta a fr. 10 000100 000.− per un’autorizzazione, a fr. 3000–30 000 per il riconoscimento di una partecipazione qualificata o a fr. 500030 000 per il riconoscimento di un’agenzia di rating. 231.2 29/30