Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
operative orientate al conseguimento di un profitto, ovvero dall’attività principale della persona di cui all’articolo 1b LBCR. La separazione va inquadrata tenendo conto, da un lato, delle priorità e degli interessi divergenti delle unità operative orientate al conseguimento di un profitto e, dall’altro, delle funzioni di controllo. Compliance e gestione dei rischi valutano le attività aziendali dal punto di vista del rischio, mentre la parte commerciale le stima nell’ottica del successo economico. Entrambe le prospettive hanno la propria ragion d’essere e si completano a vicenda. Si deve tuttavia evitare che le funzioni di controllo vengano influenzate dalla parte commerciale, di norma influente, in modo tale da non poter più adempiere la propria mansione.
Capoverso 4
La sorveglianza della compliance e la gestione dei rischi possono essere delegate a terzi. In tal caso la persona di cui all’articolo 1b LBCR deve provvedere a scegliere un soggetto terzo che disponga delle capacità, conoscenze ed esperienza necessarie. Reperire le persone adatte può essere complesso, soprattutto nel settore estremamente tecnico ed eterogeneo della tecnofinanza. Anche in seguito all’avvenuto trasferimento delle funzioni, le persone di cui all’articolo 1b LBCR restano tenute a istruire e sorvegliare i soggetti terzi incaricati. Anche in caso di delega a terzi, l’adempimento dei requisiti di cui al capoverso 1 resta di competenza esclusiva della persona di cui all’articolo 1b LBCR.
Capoverso 5
In determinati casi la FINMA può allentare il vincolo dell’indipendenza previsto dal capoverso 3, anche se ciò è consentito tuttavia solo per modelli aziendali che presentano un reddito lordo contenuto e rischi bassi. Nella pratica per i gestori patrimoniali, che possono essere utilizzati come termine di paragone in questo ambito, è emerso che la separazione delle funzioni dall’attività operativa risulta economicamente sostenibile a partire da un reddito lordo di 1,5 milioni di franchi.
Art. 14f Custodia di depositi del pubblico
Fintantoché non vengono trasferiti o rimborsati ai clienti come previsto, i depositi accettati devono essere custoditi separatamente dai fondi propri. In questo caso i requisiti legali vengono soddisfatti se i depositi di tutti i clienti vengono custoditi insieme, ma separati dal proprio portafoglio. Non è richiesta una separazione dei fondi per cliente. La custodia separata costituisce un mezzo ad hoc con cui le imprese di cui all’articolo 1b capoverso 3 lettera b LBCR possono delimitare e sorvegliare i rischi in modo più semplice ed efficace. Inoltre, la custodia separata non rappresenta una particolare limitazione in quanto le persone di cui all’articolo 1b LBCR non possono comunque investire direttamente i depositi, ma contribuisce piuttosto a ridurre i costi, poiché semplifica la verifica da parte della società di audit. Sebbene la custodia separata faccia sì che gli averi dei clienti non si mescolino con i fondi propri, ciò non significa che in tal modo possa sorgere per i clienti un diritto di separazione dalla massa in caso di fallimento di una persona di cui all’articolo 1b LBCR.
A causa del divieto di investire e corrispondere interessi, la persona di cui all’articolo 1b LBCR non è autorizzata né a investire né a corrispondere interessi sui valori patrimoniali accettati. Fino al rimborso o al previsto trasferimento, questi ultimi devono rimanere a disposizione sotto forma di liquidità in modo da poter essere prelevati nel minor tempo possibile. Possono essere per esempio versati come deposito a vista su un conto bancario (separato dalla giacenza propria) senza limitazioni restrittive al prelievo. Una «copertura» analoga dei valori patrimoniali accettati, detenuti come deposito a vista presso la Banca nazionale svizzera (BNS), presupporrebbe che le persone di cui all’articolo 1b LBCR abbiano un conto giro presso la BNS e un accesso al sistema svizzero di pagamento interbancario (Swiss Interbank Clearing, SIC); eventualmente le persone prive di accesso al sistema SIC potrebbero versare i depositi anche su un conto presso un’altra persona di cui all’articolo 1b LBCR che
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