Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

2.3 Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Premessa

Attraverso gli adeguamenti della LCC, le piattaforme di crowdlending vengono sottoposte a quest’ultima: rientrano nel suo campo di applicazione anche i crediti concessi da creditori non professionisti, a condizione che vi sia un coordinamento di un intermediario di credito professionista (la cosiddetta mediazione di crediti partecipativi). Queste modifiche della LCC richiedono un adeguamento dell’OLCC. Tale ordinanza contiene, tra le altre cose, disposizioni di esecuzione riguardanti la Centrale d’informazione per il credito al consumo (Centrale d’informazione) e il rispettivo sistema d’informazione nonché le condizioni di rilascio dell’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti al consumo. In queste due sezioni (la sezione 2 e 3 dell’OLCC) sono necessari degli adeguamenti. Inoltre nella sezione 4 va prevista un’ulteriore disposizione transitoria.

Articolo 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo

Finora l’applicabilità della LCC e quindi anche dell’OLCC si limitava solo ai creditori professionisti (art. 2 LCC). Con gli adeguamenti adottati nella LCC, un creditore può essere ora sia una persona fisica o giuridica che concede professionalmente crediti al consumo, sia una che concede non professionalmente crediti al consumo, a condizione che la concessione dei crediti avvenga per il tramite di un intermediario di crediti partecipativi (art. 2 LCC nella versione del 15 giugno 2018). Il concetto di creditore è stato quindi ampliato. Allo stesso tempo il legislatore ha precisato che gli obblighi di notifica alla Centrale d’informazione di cui agli articoli 25-27 LCC e di esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 27a segg. LCC37 incombono solo ai creditori professionisti e agli intermediari di crediti partecipativi. Pertanto solo questi due gruppi professionali hanno accesso ai dati raccolti dalla Centrale d’informazione (art. 24 LCC38).

L’OLCC disciplina la Centrale d’informazione nel dettaglio. In virtù delle già citate modifiche, nell’articolo 3 D-OLCC viene apportata una precisazione: la Centrale d’informazione mette i dati raccolti a disposizione dei creditori professionisti e degli intermediari di crediti partecipativi (art. 3 cpv. 2 e 3 D-OLCC). Allo stesso modo, l’elenco tenuto dalla Centrale d’informazione deve comprendere entrambe le categorie sopraccitate (art. 3 cpv. 4 D-OLCC). L’accesso alla Centrale d’informazione resta precluso ai creditori che concedono non professionalmente crediti al consumo. Anche se in questo passaggio dell’ordinanza, sulla base degli articoli 23 segg. LCC39 (cfr. sotto in merito all’art. 7a) si potrebbe far riferimento solo ai creditori, per maggiore chiarezza è stata ripresa la formulazione della LCC.

1 Anche gli adeguamenti previsti all’allegato dell’articolo 3 capoverso 1 si limitano solo a queste modifiche. Non si utilizza più «creditore», ma «creditore professionista», a cui è stato aggiunto «intermediario di crediti partecipativi».

Articolo 7a Ammontare della garanzia

L’articolo 39 LCC40 prevede che i creditori professionisti e tutti gli intermediari siano sottoposti a un obbligo di autorizzazione cantonale. La definizione di intermediario di credito ai sensi dell’articolo 4 LCC41 comprende sia gli intermediari di credito professionisti che gli intermediari di crediti partecipativi. Tutte le disposizioni dell’OLCC che si basano sull’obbligo di auto-

37 Nella versione del 15 giugno 2018.

38 Nella versione del 15 giugno 2018.

39 Nella versione del 15 giugno 2018.

40 Nella versione del 15 giugno 2018.

41 Nella versione del 15 giugno 2018. 231.2 21/30