Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
Capoverso 2
Una modifica è ritenuta di grande importanza secondo il capoverso 2 quando può influire potenzialmente sullo stato dell’autorizzazione della banca o della persona di cui all’articolo 1b LBCR, ovvero quando la FINMA deve rivalutare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Ciò vale segnatamente quando lo scopo sociale, il modello aziendale perseguito nel suo complesso, la forma giuridica dell’impresa o la tecnologia alla base del modello aziendale subiscono variazioni significative.
Art. 14a Forma giuridica, sede e attività principale
Capoverso 1
Nell’ottica della vigilanza è indispensabile che per le persone di cui all’articolo 1b LBCR i singoli soci siano separati dalla società stessa. In particolare l’impresa stessa deve essere titolare di diritti e doveri e disporre di un patrimonio indipendente dai singoli soci. Soltanto in questo modo è possibile garantire una vigilanza efficace e accedere anche all’impresa stessa in caso di inadempienze. Di conseguenza le possibili forme giuridiche delle persone di cui all’articolo 1b LBCR sono circoscritte alle forme societarie citate al capoverso 1. La scelta deve essere limitata alle forme giuridiche atte a soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Per questi motivi non possono essere prese in considerazione le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita), il cui ordinamento giuridico è generalmente legato alla persona dei singoli soci e il cui capitale sociale spetta congiuntamente non alla società, bensì ai soci. Anche le forme giuridiche dell’associazione e della società cooperativa sono organizzate in parte come società di carattere personale e non imperniate sul capitale. Per la società cooperativa si aggiungono anche le rigide regole organizzative e decisionali (soprattutto il diritto di partecipazione secondo il principio «una testa, un voto») e il fatto che i certificati di quota non possono essere garantiti come titoli di credito (art. 853 cpv. 3 Codice delle obbligazioni [CO29). In tale contesto anche la ditta individuale30 non deve essere accessibile alle persone di cui all’articolo 1b LBCR, in quanto essa coincide con la persona fisica su cui si fonda. Di conseguenza, sotto il profilo del diritto privato anche il patrimonio aziendale non si configura come una massa chiaramente distinta dal patrimonio privato della ditta individuale.
Alla luce di quanto precede, sono ammesse pertanto la società anonima (SA) quale ente meramente imperniato sul capitale (inclusa la SA di diritto speciale), la società in accomandita per azioni (SAcA), come forma speciale di SA, e la società a garanzia limitata (Sagl), che costituisce un ente con singoli elementi di carattere personale31. Nonostante la sostanziale relazione con il capitale, con la SAcA e la Sagl i fondatori di una persona ai sensi dell’articolo 1b LBCR possono far valere maggiormente gli interessi personali rispetto a quanto sarebbe possibile con una SA tradizionale (p. es. la SAcA si disciplina secondo le regole della società in accomandita e il diritto della Sagl prevede uno speciale obbligo di lealtà dei soci).
Capoverso 2
Per assicurare una vigilanza adeguata, le imprese interessate devono avere la propria sede e attività principale in Svizzera.
29 RS 220
30 Le ditte individuali non costituiscono una forma societaria autonoma in base al CO. Si tratta di una regolamentazione resa formalmente autonoma per le persone fisiche che gestiscono da sole un’impresa commerciale. Non esiste nessun ordinamento indipendente del diritto della ditta individuale (ARTHUR MEIER-HAYOZ, PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, § 26 n. 3 di seguito: MEIER- HAYOZ/FORSTMOSER).
31 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, § 18 n. 24 segg. 231.2 13/30