Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
guite) e attività legate alla consulenza in investimenti e gestione patrimoniale9. Questi modelli aziendali richiedono in parte l’accettazione di depositi del pubblico (cosiddette operazioni passive) senza che vengano gestite contemporaneamente operazioni attive (concessione di crediti mediante l’impiego dei depositi). Il contemporaneo svolgimento delle operazioni attive dovrà essere riservato alle banche anche in futuro. Per questo motivo con la nuova categoria di autorizzazione non sarà consentito investire i fondi accettati e corrispondere interessi sugli stessi (cfr. art. 1b cpv. 1 lett. b LBCR).
I depositi di persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR non sono inclusi nella garanzia dei depositi (cfr. art. 1b cpv. 4 lett. d LBCR). Ciò è dovuto al fatto che, a seconda dell’accordo stipulato con i clienti, i soggetti di cui all’articolo 1b LBCR devono trasferire, rimborsare o custodire i depositi in sicurezza e sotto forma di liquidità e non sono autorizzati a investirli direttamente. A complemento della nuova disposizione sul promovimento dell’innovazione introdotta nella LBCR, il legislatore ha modificato la legge federale del 23 marzo 200110 sul credito al consumo (LCC) in relazione al tema della tecnofinanza. In caso di sottoscrizione di un contratto di credito al consumo il consumatore non si troverà più di fronte solo un creditore che agisce a titolo professionale come finora, ma anche un creditore che non agisce a titolo professionale qualora il contratto di credito al consumo venga stipulato coinvolgendo un intermediario di crediti partecipativi (cfr. art. 2 lett. b LCC nuovo testo del 15 giugno 2018). Con questa modifica, per i modelli aziendali del crowdlending nei quali si procede all’intermediazione di crediti tra privati attraverso una piattaforma dovranno essere rispettati ora i requisiti della LCC.
L’articolo 71 LIsFi autorizza il Consiglio federale a far entrare in vigore anticipatamente le disposizioni della LBCR per il promovimento dell’innovazione e le disposizioni della LCC. Alla luce dell’esigenza di certezza del diritto e miglioramento delle condizioni normative riscontrata nel settore della tecnofinanza, le disposizioni relative al promovimento dell’innovazione e alla LCC dovranno essere applicate contestualmente alle modifiche dell’ordinanza proposte in questa sede a partire dal 1° gennaio 2019.
1.2 La normativa proposta
Il settore della tecnofinanza è sottoposto a una continua trasformazione che coinvolge, di conseguenza, anche i modelli aziendali utilizzati in questo campo. In considerazione di tale fatto, la nuova categoria di autorizzazione non si limita né a determinati modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie né al comparto della tecnofinanza in sé. Con la nuova regolamentazione il legislatore punta infatti principalmente a ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese tecnofinanziarie di accedere al mercato11; la disposizione è tuttavia formulata in modo aperto e si applica in generale «alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario» (cfr. art. 1b cpv. 1 LBCR). Pertanto anche imprese estranee al settore della tecnofinanza possono ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1b LBCR se soddisfano i requisiti previsti dalla legge. Il campo di applicazione aperto traspare anche dal titolo prescelto per la disposizione legale («Promovimento dell’innovazione»). Ciononostante l’attenzione è rivolta principalmente al settore della tecnofinanza.
La nuova autorizzazione secondo l’articolo 1b LBCR conferisce alle imprese il diritto di accettare depositi del pubblico a titolo professionale fino a un massimo di 100 milioni di franchi.
9Gli ambiti scelti si basano sostanzialmente sullo studio condotto dall’Istituto per i servizi finanziari di Zugo
(IFZ) della Scuola universitaria di Lucerna nel 2017.
10 RS 221.214.1
11 Cfr. dibattito al Consiglio degli Stati: bollettino ufficiale (AB) Consiglio degli Stati sessione invernale 2016 undicesima seduta del 14.12.2016 pag. 1153 segg.; dibattito in Consiglio nazionale: bollettino ufficiale Consiglio nazionale sessione autunnale 2017 terza seduta del 13.9.2017 pag. 1295 segg. 231.2 5/30