Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

1.3.3 Valutazione del progetto rispetto al diritto estero

Come già precisato nelle spiegazioni relative al progetto tecnofinanza 201718, contrariamente agli sforzi di regolamentazione attuati all’estero, il nuovo disciplinamento proposto rinuncia a regolamentare modelli aziendali specifici e punta piuttosto a delineare un quadro normativo applicabile trasversalmente ai modelli aziendali che sia aperto al futuro e si prefigga di disciplinare in modo opportuno, in funzione del loro potenziale di rischio, le imprese tecnofinanziarie che forniscono servizi al di fuori della tipica attività bancaria. In considerazione dei diversi approcci in materia di disciplinamento, la regolamentazione svizzera non è direttamente comparabile con i dispositivi normativi esteri, in particolare quelli dell’UE. In linea di massima è comunque possibile affermare che i requisiti della nuova categoria di autorizzazione non sono più rigorosi di quelli previsti dalle normative europee vigenti per gli istituti di moneta elettronica o per i servizi di pagamento o da quelle proposte per le piattaforme di crowdfunding.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sulle banche (OBCR)

Art. 1 Oggetto

Capoverso 1

Fino a questo momento la validità del diritto bancario era limitata alle banche. Con l’introduzione dell’articolo 1b LBCR le disposizioni della legge sulle banche e le relative disposizioni di esecuzione si applicheranno per analogia anche alle persone di cui all’articolo 1b capoverso 1 LBCR. Per le disposizioni di esecuzione contenute nell’OBCR si precisa pertanto nell’articolo 1 capoverso 1 quali degli oggetti trattati si applicano sia alle banche sia alle persone di cui all’articolo 1b LBCR (lett. a), solo alle banche (lett. b) o solo alle banche di rilevanza sistemica (lett. c). Qualora uno degli oggetti trattati non venga inserito nell’OBCR si applicheranno per analogia le pertinenti disposizioni in vigore per le banche. In relazione alla verifica prudenziale prevista dall’articolo 24 della legge del 22 giugno 200719 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si deve osservare in particolare l’ordinanza del 5 novembre 201420 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA), che conferisce alla FINMA la facoltà di disciplinare per ogni ambito di vigilanza l’ambito, la periodicità e l’ampiezza della verifica (art. 3 OA-FINMA). Nella definizione di questi fattori la FINMA dovrà tenere conto in particolare delle dimensioni delle persone di cui all’articolo 1b LBCR nonché dei rischi concreti che ne conseguono.

Capoverso 2

Analogamente all’articolo 1b capoverso 1 LBCR, nel capoverso 2 si afferma che le disposizioni dell’OBCR si applicano per analogia anche ai nuovi titolari dell’autorizzazione purché non sia prevista una regolamentazione specifica in merito. Ciò significa che possono essere sostanzialmente applicate tutte le disposizioni dell’OBCR tranne nel caso in cui la relativa applicazione sia esplicitamente esclusa (p. es. disposizioni relative alla garanzia dei depositi), viga una regolamentazione speciale in un determinato settore (p. es. disposizioni relative all’organizzazione) o un’applicazione non sia ritenuta adatta (p. es. attualmente le disposizi-

1423_de.htm (disponibile solo in tedesco, francese e inglese).

18Cfr. nota 4

19RS 956.1

20 RS 956.161

231.2 8/30