Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

mo di 300 000 franchi possono essere accettati questi depositi del pubblico con un controvalore di 6 milioni di franchi, il che offre all’impresa un margine di manovra adeguato fin dall’inizio. Il requisito variabile del 5 per cento di capitale minimo era già stato contemplato nella consultazione concernente il progetto tecnofinanza 2017.

Il capitale minimo deve essere utilizzato per gli scopi previsti dall’impresa. Non può pertanto essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime. La limitazione delle possibilità di investimento si prefigge di ridurre il rischio di svuotare le casse dell’impresa (rischio di frode).

Capoverso 2

Se si tiene conto del fatto che i modelli aziendali, soprattutto nel settore tecnofinanziario, sono molto eterogenei e di conseguenza connessi a rischi differenti, è probabile che i requisiti esposti al capoverso 1 non siano adeguati a tutti gli attori del mercato. La FINMA deve pertanto avere la facoltà di innalzare il capitale minimo qualora ciò risulti necessario in virtù dei rischi elevati. A tale scopo deve analizzare il modello commerciale e i conseguenti rischi e motivare l’inasprimento dei requisiti di fronte a un richiedente. Come esempio di attività con rischi elevati si potrebbe citare il caso di un’impresa che offre principalmente servizi di analisi e in aggiunta, come servizio accessorio, si occupa della gestione dei rischi per terzi. In tal modo l’attività dell’impresa sarebbe esposta anche a rischi maggiori.

Capoverso 3

Le disposizioni speciali in materia di fondi propri e mantenimento della liquidità previste per le banche non vengono applicate alle persone di cui all’articolo 1b LBCR in quanto queste ultime, come già segnalato, non sono esposte agli stessi rischi di tasso e di liquidità delle banche. I suddetti requisiti sono uno dei motivi per cui per la maggior parte delle imprese tecnofinanziarie sarebbe pressoché impossibile ottenere un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività bancaria.

Art. 24a Gruppi finanziari – persone di cui all’articolo 1b LBCR

Capoverso 1

Come le banche anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR possono formare un gruppo finanziario ai sensi dell’articolo 22. In questi casi la soglia dei 100 milioni di franchi per i depositi del pubblico accettati in base all’articolo 1b LBCR deve valere per il gruppo nella sua totalità e non per ogni singola impresa. Le singole imprese vengono così riunite in una cerchia di consolidamento. In questo modo si evita che questa categoria di autorizzazione venga utilizzata per l’arbitraggio normativo nell’ambito dell’accettazione di depositi del pubblico. Pertanto i depositi del pubblico di una banca appartenente a questo gruppo non vengono inclusi nel calcolo.

Capoversi 2 e 3

Se le singole società del gruppo sono palesemente indipendenti le une dalle altre, la FINMA può escluderle dall’ottica di gruppo. Tale scelta può essere giustificata segnatamente nel caso in cui le varie società del gruppo perseguano modelli o scopi aziendali molto diversi, il che porta a una valutazione del rischio differenziata.

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