Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

no carico dei relativi costi rispettando il più possibile il principio di causalità. Le persone di cui all’articolo 1b LBCR, anche se collegate a una grande banca come parte di un gruppo finanziario, devono assumere direttamente i costi legati al proprio ambito di vigilanza, analogamente a quanto previsto per altri titolari dell’autorizzazione all’interno del gruppo (p. es. direzioni dei fondi ecc.).

Art. 19e Tassa di base

Per ambito di vigilanza, la FINMA riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti (art. 15 cpv. 1 LFINMA).

I costi per le persone citate nell’articolo 1b LBCR devono essere attribuiti al rispettivo ambito di vigilanza. La LFINMA definisce i criteri per il calcolo della tassa di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. a–e LFINMA). Per le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono determinanti il totale di bilancio e il reddito lordo (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA). Anche nell’ambito degli assoggettati alla vigilanza di cui all’articolo 1b LBCR la tassa di vigilanza deve essere costituita da una tassa fissa di base e da una tassa variabile supplementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in combinato disposto con art. 12 cpv. 1 e art. 19e seg. Oem-FINMA). La suddivisione della tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e una tassa variabile supplementare tiene conto del fatto che, indipendentemente dalla sua grandezza, ciascuna persona genera un determinato onere di base, ma che contemporaneamente il dispendio presumibile viene determinato dall’entità delle attività commerciali svolte. In questo modo si tiene conto dell’eterogeneità delle persone di cui all’articolo 1b LBCR. L’articolo 19e Oem-FINMA prevede per questo ambito di vigilanza una tassa di base fissa di 3000 franchi.

Art. 19f Tassa complementare

La tassa complementare per le persone menzionate nell’articolo 1b LBCR deve essere calcolata in base al totale di bilancio e al ricavo lordo. Il calcolo deve essere eseguito prevalentemente in funzione del ricavo lordo (in ragione di otto decimi) e in funzione del totale di bilancio solo in ragione di due decimi. Poiché il ricavo lordo costituisce un indicatore notevolmente più eloquente e significativo in merito alle proporzioni dell’attività commerciale, a questo criterio di calcolo deve essere attribuito un peso maggiore rispetto al totale di bilancio (art. 19f cpv. 1 Oem-FINMA).

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento (art. 19f cpv. 2 Oem-FINMA). La validità di questa base di calcolo è già stata dimostrata negli ambiti di vigilanza adottati finora.

La definizione di ricavo lordo si rifà all’articolo 959b del Codice delle obbligazioni e comprende tutti i ricavi ivi citati (art. 19f cpv. 3 Oem-FINMA).

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