Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
mento alla mancanza della garanzia dei depositi non può figurare solo nelle condizioni generali. Lo stesso vale per le informazioni relative ai rischi; queste rivestono un’importanza fondamentale per la presa di decisione dei clienti e non possono essere comunicate nelle condizioni riportate in calce. A parte questo, le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono libere di decidere il modo in cui fornire l’informazione, purché le rimanenti condizioni della presente disposizione siano osservate.
Capoverso 4
Per l’adempimento dell’obbligo di informazione è fondamentale che il cliente possa disporre delle informazioni in una forma che ne consenta la prova. Le informazioni possono essere così messe a disposizione anche su un sito Internet e devono rimanere disponibili (e consultabili su un sito Internet) fintantoché la persona di cui all’articolo 1b LBCR gestisce il suo modello aziendale.
Capoverso 5
Il concetto di supporto durevole è ripreso dall’articolo 4 (1) comma 62 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e include segnatamente supporti quali posta elettronica, fax o annotazioni redatte su supporto cartaceo in occasione di riunioni.
Art. 8 Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni
Come già spiegato, le disposizioni dell’OBCR si applicano per analogia anche alle persone di cui all’articolo 1b LBCR a meno che non viga una normativa speciale o l’applicazione sia esplicitamente esclusa (cfr. sopra, commento all’art. 1). Per l’articolo 8 non sono previste pertanto altre disposizioni. Alla luce di quanto precede, la norma relativa alla domanda di autorizzazione non dovrebbe essere effettivamente modificata in quanto deve valere per analogia anche per le persone di cui all’articolo 1b LBCR. Per creare la certezza del diritto, vengono elencate qui in maniera specifica le persone di cui all’articolo 1b LBCR. Questo per il fatto che le disposizioni del capitolo 2 valgono in parte solo per le banche (p. es. sezione 2a), in parte solo per le persone di cui all’articolo 1b LBCR (p. es. sezione 2b) e in parte per entrambe (p. es. sezione 1).
Art.8a Mutamento dei fatti
Capoverso 1
Se mutano i fatti su cui si fonda l’autorizzazione, sia le banche sia le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono essere tenute a segnalare le modifiche intervenute alla FINMA. Per le banche questa normativa non rappresenta una novità, ma appare scontata in un regime di autorizzazione e costituisce una prassi indiscussa in tutti gli ambiti della regolamentazione del mercato finanziario (cfr. art. 16 della legge del 23 giugno 200626 sugli investimenti collettivi [LICol, art. 10 cpv. 6 della legge del 24 marzo 199527 sulle borse [LBVM e art. 7 della legge del 22 giugno 200728). Una tale norma è stata pertanto recepita anche nella LIsFi per tutti gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, trustee, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare). Le mutate circostanze, che generano l’obbligo di comunicazione, possono riguardare per esempio il modello aziendale, singoli servizi o persone che detengono una partecipazione qualificata.
26 RS 951.31
27 RS 954.1
28 RS 958.1 231.2 12/30