Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)

«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»

ha tale accesso. Sia l’accesso al sistema giro che al sistema SIC sono di competenza della BNS.

Art. 14g Conflitti d’interesse

La regolamentazione dei conflitti d’interesse è già oggetto del succitato progetto LSerFi (art. 25 segg. LSerFi) e pertanto dovrà essere osservata da tutti i fornitori di servizi finanziari. L’aggiunta in questa sede di altre regole sui conflitti d’interesse dipende dal fatto che nel settore tecnofinanziario sono ipotizzabili altri modelli aziendali che non presentano probabilmente servizi finanziari secondo la definizione della LSerFi.

Capoverso 1

Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono evitare, per quanto possibile, di originare conflitti d’interesse nei confronti dei clienti nell’ambito delle attività commerciali svolte. I loro interessi e gli interessi dei propri collaboratori non devono contrastare con gli interessi dei clienti, i quali non devono, a loro volta, entrare in conflitto tra loro. Per evitare i conflitti d’interesse, le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono riconoscere i conflitti d’interesse esistenti o potenziali. In particolare, sono tenute a verificare se esistono eventuali incentivi a trascurare gli interessi dei clienti o a relegarli in secondo piano rispetto ai propri. I conflitti d’interesse esistenti accertati o quelli potenziali devono essere eliminati per quanto possibile mediante appositi provvedimenti.

Capoverso 2

Se non è possibile escludere i conflitti d’interesse o se un’esclusione si contrappone a priori allo svolgimento dell’attività commerciale, occorre comunicarlo ai clienti interessati prima della conclusione del contratto, in modo che questi possano decidere se intendono concludere l’affare anche a queste condizioni. Benché sia possibile ignorare un conflitto d’interessi, non è ammesso rinunciare superficialmente a una risoluzione completa dello stesso.

Art. 17a Capitale minimo di persone di cui all’articolo 1b LBCR

Finalità e scopo del capitale minimo non devono essere solo quelli di garantire una certa sicurezza dei depositi, bensì principalmente di assicurare un’adeguata dotazione tecnicoorganizzativa dell’impresa, che deve garantire un esercizio funzionante dell’attività adatto al numero dei depositi.

Capoverso 1

I requisiti minimi di mezzi finanziari propri delle persone di cui all’articolo 1b LBCR vengono disciplinati attraverso il capitale minimo, che si misura in base all’entità dei depositi del pubblico accettati. Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono disporre sempre di un capitale pari al 5 per cento dei depositi, ma non inferiore a 300 000 franchi. I mezzi finanziari possono essere calcolati solo se vengono liberati e mantenuti nel tempo.

I requisiti qualitativi e quantitativi di capitale per le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono meno severi di quelli previsti per le banche (cfr. in merito art. 15), le cui esigenze in materia di fondi propri e liquidità (OFoP e OLiq) sono motivate soprattutto dagli elevati rischi di tasso e di liquidità legati all’esercizio dell’attività bancaria. Diversamente dalle banche, presso le imprese tecnofinanziarie i depositi sono sicuramente esposti a un rischio di liquidità notevolmente inferiore in quanto devono essere custoditi in sicurezza come prescritto dall’articolo 14f. Tuttavia, anche nell’ambito dei metodi di custodia consentiti (cfr. art. 14f) non è possibile escludere completamente i rischi di liquidità e di controparte (p. es. nel caso in cui i depositi siano custoditi presso una banca che versa in difficili condizioni finanziarie). Pertanto anche per le persone di cui all’articolo 1b LBCR si deve garantire che dispongano di mezzi finanziari sufficienti per poter far fronte ai propri rischi. Con un capitale nominale mini-

231.2 17/30