Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR)
«Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»
pertanto auspicabile che tutti i contratti di credito al consumo in corso, anche quelli conclusi tramite un intermediario di crediti partecipativi prima dell’entrata in vigore delle modifiche della LCC, compaiano il prima possibile nella banca dati della Centrale d’informazione. È quindi previsto che i contratti in corso conclusi tramite un intermediario di crediti partecipativi debbano essere notificati a posteriori alla Centrale d’informazione entro tre mesi dall’entrata in vigore delle modifiche della LCC. La notifica a posteriori concerne implicitamente anche i versamenti scaduti di rate del credito o di leasing ai sensi degli articoli 25 e 26 LCC46. Ciò vale solo per l’obbligo di notifica a posteriori, e non per altri obblighi (ad esempio l’esecuzione a posteriori dell’esame della capacità creditizia).
A causa dell’obbligo di notifica a posteriori è possibile che nella banca dati della Centrale d’informazione appaiano crediti al consumo che, alla luce dell’obbligo contrattuale notificato a posteriori, non si sarebbero dovuti concedere. Al momento della concessione di tali crediti, l’esame della capacità creditizia era però stato svolto in modo corretto sotto questo aspetto. Poiché il sistema permette di verificare con semplicità che questo messaggio di errore si riferisce a un credito notificato a posteriori, queste situazioni possono essere chiarite in modo convincente. Inoltre sulla base delle conoscenze attuali si prevede che i contratti di credito al consumo da notificare a posteriori non saranno molti. Infine non tutti i contratti notificati a posteriori portano a questo tipo di problema.
2.4 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem- FINMA)
Introduzione
La presente revisione parziale dell’ordinanza del 15 ottobre 200847 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Oem-FINMA) attua le modifiche derivanti dall’adeguamento della legge sulle banche e dalla relativa ordinanza per il promovimento dell’innovazione (art. 1b LBCR).
La LBCR disciplina ora l’organizzazione e l’attività svolta dalle persone designate nell’articolo 1b LBCR. Queste ultime necessitano di un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA e sono assoggettate a vigilanza prudenziale. Con questa modifica della LBCR, alla FINMA vengono assegnate così nuove mansioni. I costi che la FINMA dovrà sostenere per l’attività di vigilanza esercitata sulle persone secondo l’articolo 1b LBCR dovranno essere coperti, come per le restanti attività di vigilanza, attraverso la riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza. Per le persone di cui all’articolo 1b LBCR viene creato un nuovo ambito di vigilanza fiscale, atto a garantire un’assunzione dei costi da parte degli assoggettati conforme al principio di causalità. Per il calcolo della tassa di vigilanza saranno determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo, il che dovrà garantire un’assunzione dei costi il più possibile rispettosa del principio di causalità da parte delle persone assoggettate al pagamento. In virtù dell’articolo 8 Oem-FINMA tutte le prestazioni soggette a emolumento vengono calcolate alle persone di cui all’articolo 1b LBCR in funzione del tempo impiegato.
Art. 3 Ripartizione dei costi
Per consentire una ripartizione ragionevole dei costi tra i singoli gruppi di assoggettati alla vigilanza viene creato un nuovo ambito di vigilanza in materia di emolumenti (art. 3 cpv. 1 lett. asexies). In questo modo si garantisce che le persone di cui all’articolo 1b LBCR si faccia-
46Nella versione del 15 giugno 2018.
47 RS 956.122
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