Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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stupefacenti del 196111 costituisce la base del controllo internazionale della canapa. Oggetto della Convenzione unica sono principalmente il controllo della coltivazione e del commercio di stupefacenti di origine vegetale. Nella stessa si sottolinea che le sostanze psicotrope sono indispensabili per scopi medicinali e scientifici, ma sono comunque richiesti severi provvedimenti di controllo contro l’abuso.
Secondo l’articolo 4 lettera c della Convenzione unica, le Parti hanno l’obbligo di adottare «le misure legislative e amministrative che possono essere necessarie, con riserva delle disposizioni della Convenzione, per limitare esclusivamente a fini medicinali e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, il commercio, l'impiego e la detenzione di stupefacenti». La Convenzione lascia ai legislatori nazionali una certa flessibilità nello stabilire le necessarie misure12. La presente revisione parziale della LStup si rifà a tali disposizioni, partendo dal principio che le sperimentazioni pilota in ambito scientifico di cui all’articolo 8a LStup rientrano nel concetto di fini scientifici contenuto nella Convenzione.
La Convenzione del 20 dicembre 198813 delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope inasprisce l’obbligo di emanazione di norme penali, di confisca e di assistenza giudiziaria in caso di violazioni della Convenzione. I suoi obiettivi sono, in primo luogo, un'azione penale globale contro il traffico illecito di stupefacenti, la lotta contro il riciclaggio di denaro e misure contro l’uso illecito dei precursori. Questa Convenzione mira, innanzitutto, alla cooperazione internazionale nella lotta contro il commercio illegale e il contrabbando di stupefacenti e non è, pertanto, applicabile nel quadro della presente modifica di legge.
In conclusione è possibile affermare che le convenzioni internazionali rilevanti in materia di stupefacenti non impediscono la creazione di una base legale per sperimentazioni pilota in ambito scientifico volti alla dispensazione di canapa a fini non medici.
1.4 Attuazione
Le disposizioni d’esecuzione sono parte integrante del presente progetto (cfr. n. 2.2).
1.5 Interventi parlamentari
Nelle mozioni dallo stesso tenore Sauter (17.4111), Barrile (17.4112), Rytz (17.4113), Bertschy (17.4114) e Zanetti (17.4210) «Introdurre un articolo sulla sperimentazione per consentire studi sulla dispensazione controllata di canapa» si chiede al Consiglio federale di creare le basi legali per la realizzazione di sperimentazioni pilota finalizzate a testare nuove forme di consumo di canapa nella società, prestando comunque particolare attenzione alla tutela della salute e alla protezione della gioventù. Al di fuori di queste sperimentazioni permarrebbe l'attuale divieto di consumare canapa a scopo ricreativo. L'obiettivo è di valutare modelli di regolamentazione alternativi senza però prendere decisioni in una direzione o in un'altra.
11 RS 0.812.121
12Cfr. Hans-Jörg Albrecht, Internationales Betäubungsmittelrecht und internationale Betäu-
bungsmittelkontrolle, in: A. Kreuzer [Hrsg.], Handbuch des Betäubungsmittelstrafrechts, Monaco 1998, § 10 N 49.