Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
della multa disciplinare5. Nel 2012 il progetto fu approvato dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati ed entrò in vigore il 1° ottobre 2013. Da allora, il consumo da parte di adulti di sostanze stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa può essere punito con una multa disciplinare di 100 franchi (cfr. art. 28b LStup). Non è inoltre punibile chiunque prepari un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisca gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore a 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune (art. 19b LStup). La coltivazione, la produzione e la distribuzione di canapa restano invece fondamentalmente vietate.
Diritto vigente
Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera d LStup gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa rientrano tra le sostanze per le quali vige, di principio, il divieto di coltivazione, importazione, fabbricazione, messa in commercio e consumo con relativa penalizzazione. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) tiene e compila gli elenchi dei singoli stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici nonché stabilisce le misure di controllo a cui sono sottoposti (art. 2a LSup in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 25 maggio 20116 sul controllo degli stupefacenti [OCStup]). In ottemperanza a tale disposizione, il DFI ha stabilito nell’ordinanza del 30 maggio 20117 sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) che per canapa s’intendono: piante di canapa o parti delle stesse che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno a 1,0 per cento e tutti gli oggetti e i preparati fabbricati che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno a 1,0 per cento o fabbricati a partire da canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno a 1,0 per cento (secondo l’elenco d di cui all’allegato 5 OE-Stup-DFI). Di principio, pertanto, con una concentrazione media di THC totale pari almeno a 1,0 per cento, la canapa sottostà al divieto secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera d LStup.
Secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti vietati se sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata e se non vi ostano convenzioni internazionali. Con tale disposizione il legislatore ha creato la possibilità di applicare la norma legale (ovvero il sostanziale divieto della canapa) nei singoli casi in modo da evitare misure involontariamente severe e manifestamente inappropriate. Per il resto, in virtù del divieto della canapa non sono consentiti né interventi sul mercato né la produzione, motivo per cui l’offerta rimane ampiamente nelle mani delle organizzazioni criminali.
Ultimi sviluppi
Gli effetti della diffusione della canapa sono evidenti in particolare nelle grandi città, dove il consumo e, soprattutto, il commercio illegale negli spazi pubblici costituiscono sempre più elementi di disturbo e di insicurezza per la popolazione. Sull’esempio di altri Paesi, che si sono impegnati a disciplinare nel diritto l'accesso alla canapa anche a fini non medici, Zurigo, Berna, Ginevra e Basilea hanno creato un gruppo di lavoro
5FF 2011 2100