Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

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segnatamente gli articoli 8 capoverso 1 lettera d (divieto della canapa), 8 capoverso 5 (autorizzazione eccezionale), 11 (dispensazione da parte dei medici), 13 (dispensazione da parte dei farmacisti), 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e (disposizioni penali).

Il disciplinamento delle sperimentazioni ha inoltre validità limitata. Considerato che le sperimentazioni pilota non sono un compito permanente, bensì devono fornire risultati entro un determinato arco di tempo, il periodo di validità dell’articolo 8a LStup è limitato a dieci anni.

1.2.2 Ordinanza d’esecuzione

L’ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup) disciplina le condizioni per la conduzione di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l'articolo 8a LStup (di seguito sperimentazioni pilota). Di seguito si riportano i principali aspetti normativi.

– Applicabilità della LStup: l’ordinanza precisa quali contenuti della LStup non si applicano nell’ambito di sperimentazioni pilota. Nel quadro dell’articolo 8a LStup e dell’OSPStup, il consumo di canapa conforme allo studio non è punibile, poiché non si tratta di un consumo illecito ai sensi delle disposizioni penali. Non vi sono deroghe al diritto in materia di circolazione stradale, ovvero come avviene già attualmente, la guida di un veicolo sotto l’effetto della canapa rientra senza limitazioni nel campo d’applicazione della legge federale sulla circolazione stradale.

– Limitazione geografica: le sperimentazioni pilota si svolgono entro i limiti territoriali di uno o più Comuni.

– Limitazione temporale: la durata delle sperimentazioni pilota deve essere giustificata dal profilo scientifico e limitata a un massimo di cinque anni, prorogabili una sola volta di due anni al massimo.

– Numero di partecipanti: il numero di partecipanti a ogni sperimentazione pilota deve essere proporzionale alla portata scientifica e in ogni caso mai superiore a 5000 soggetti.

– Requisiti dei prodotti: l’ordinanza disciplina i requisiti che devono soddisfare gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa che possono essere resi accessibili nel quadro di sperimentazioni pilota. Tra queste rientra un limite del tenore totale di THC, requisiti riguardo alle informazioni sul prodotto, un divieto di pubblicità nonché l’assoggettamento all’imposta sul tabacco per i prodotti idonei a essere fumati.

– Coltivazione, importazione e fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa: tali azioni sono disciplinate mediante le prescrizioni sulle autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoverso 5 LStup. Al riguardo si applicano, infatti, le vigenti disposizioni di controllo.

– Partecipanti: alle sperimentazioni pilota possono partecipare solo persone di età superiore ai 18 anni, che consumano già in modo comprovato stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa e sono domiciliate nel Comune in cui la sperimentazione pilota ha luogo. Non possono parteciparvi particolari gruppi di persone quali donne incinte, persone affette da una malattia psichica