Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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Art. 24 Informazione al pubblico
Il pubblico deve essere periodicamente informato in merito alle sperimentazioni pilota in corso, affinché sia messo a conoscenza del loro andamento e delle esperienze acquisite. L’obbligo d’informare spetta all’UFSP.
Art. 25 Esame della necessità di legiferare
L’UFSP deve pubblicare costantemente i rapporti di ricerca e analizzarli nell’ottica di emanare un’eventuale modifica di legge concernente il disciplinamento dell’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Deve esaminare, in particolare, le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo, l’ordine e la sicurezza pubblici nonché la pertinenza delle misure, degli strumenti o dei metodi (cpv. 1 e 2).
Al più tardi dopo la conclusione della valutazione di tutte le sperimentazioni pilota, l’UFSP deve redigere un rapporto all'attenzione del Consiglio federale che gli servirà per informare l’Assemblea federale in merito ai risultati ottenuti (cpv. 3 e 4).
Inoltre l’articolo 29a LStup, in deroga all’articolo 170 Cost., sancisce che debba essere valutata l’efficacia delle misure adottate dalla Confederazione.
Art. 26 Esenzione dagli emolumenti
Per le autorizzazioni per lo svolgimento di una sperimentazione pilota e per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup nell’ambito di sperimentazioni pilota non vengono riscossi emolumenti. Dato che tali sperimentazioni rivestono un interesse pubblico, un’eccezione all’assoggettamento all’emolumento ai sensi dell’articolo 46a capoverso 4 LOGA è giustificata. Ciò è in linea con il concetto già adottato nel quadro dell’ODStup, che prevede la rinuncia alla riscossione di emolumenti per determinate autorizzazioni.
Art. 27 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore contemporaneamente alle modifiche della LStup. La data effettiva sarà fissata a tempo debito dal Consiglio federale. La sua durata di validità è limitata, come per l’articolo 8a LStup, a dieci anni.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le sperimentazioni pilota devono essere finanziate da terzi (Cantoni, Comuni, università, ecc.). La Confederazione ritiene che durante la fase pilota i rapporti di ricerca dovranno essere valutati nell’ottica dell’ulteriore sviluppo della legislazione. Inoltre potrà risultare necessario che la Confederazione coordini i diversi progetti di ricerca e li integri con ricerca pubblica, onde garantire che il legislatore disponga di sufficienti basi decisionali scientifiche in vista di un eventuale nuovo orientamento della politica in materia di canapa.
Durante i dieci anni di validità dell'articolo 8a LStup bisognerà prevedere oneri supplementari pari a circa 500 000 franchi l’anno, derivanti dai costi per un completamento della ricerca pubblica dovuto a un’eventuale nuova regolamentazione della canapa, per il coordinamento delle domande di ricerca e per la valutazione delle diverse