Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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progetti in corso o previsti e la metodologia adottata nella sperimentazione pilota in questione. Vanno inoltre forniti dati riguardo all’andamento dello studio, al finanziamento, alla ricerca e allo scadenzario (lett. b).
La domanda deve altresì indicare il tipo di prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 che saranno resi accessibili (fiori di canapa, resina, olio, prodotti edibili), nonché il tenore di THC di ognuno di essi (lett. c). Di principio, nel quadro di una sperimentazione pilota dovranno essere resi accessibili anche prodotti della canapa a basso contenuto di THC.
Il richiedente deve inoltre indicare i punti vendita previsti (lett. d), spiegando se i prodotti della canapa saranno venduti in particolari punti vendita, farmacie, «Cannabis Social Club» ecc., e dimostrare di avere l’accordo dei Comuni interessati sui punti vendita previsti (lett. e). Va inoltre indicata una stima della quantità che si prevede di dispensare incluso il prezzo (lett. f).
Il richiedente deve fornire la documentazione sulla provenienza della canapa che intende rendere accessibile nel quadro della sperimentazione pilota. In genere non è il richiedente stesso a ricevere un’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup, bensì una terza persona. Pertanto la lettera g prevede che nella domanda siano forniti anche i dati concernenti la coltivazione ecc.
Un aspetto fondamentale è la garanzia della sicurezza dei partecipanti e del pubblico. Per tale motivo vanno indicati i provvedimenti che si intendono adottare a tale scopo, con le rispettive modalità di attuazione e di controllo (lett. h). Il monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei partecipanti è un ulteriore aspetto importante di una sperimentazione pilota, per cui è necessario indicare come viene effettuato il controllo sui partecipanti presso i punti vendita, ovvero se viene disposto un servizio di consulenza da parte di un medico o di un apposito servizio specializzato (lett. i). Bisogna inoltre dichiarare se nell’ambito della sperimentazione ai partecipanti vengono offerte, per esempio, soluzioni per prevenire il consumo di canapa. L’utilizzazione del prodotto avviene sotto l’esclusiva responsabilità dei partecipanti, ma vanno incentivate modalità di consumo meno dannose per la salute, ovvero alternative al fumo quali la vaporizzazione. Mediante un vaporizzatore, infatti, la canapa può essere consumata senza essere mescolata con il tabacco. Tali aspetti devono essere inseriti in un piano di prevenzione, di tutela della gioventù e di protezione della salute (lett. j).
Di norma, le sperimentazioni pilota sottostanno al diritto in materia di ricerca sull’essere umano. Spetta al richiedente verificare che lo studio rientri nel campo di applicazione della legge federale del 30 settembre 201118 sulla ricerca umana (LRUm) e, nel caso, ricorrere a un’autorizzazione della commissione d’etica competente in virtù dell'articolo 45 LRUm. Se è necessaria, quest’autorizzazione deve essere allegata alla domanda; in caso contrario il richiedente deve presentare una corrispondente conferma della commissione competente.
Se si intende prolungare una sperimentazione pilota, la domanda deve essere motivata (cpv. 3).
Art. 19 Autorizzazione
L’UFSP, in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, decide in merito alle domande presentate (cpv. 1).
18 RS 810.30