Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera, in conseguenza della sua adesione agli accordi di Schengen, deve recepire parte del diritto europeo in materia di stupefacenti. Il cosiddetto acquis di Schengen, tuttavia, non presta particolare attenzione all'armonizzazione delle politiche nazionali in materia di droghe. Oltre alle succitate convenzioni ONU, che in virtù di un rinvio sono parte integrante dell'acquis, di fatto esistono materialmente solo poche prescrizioni puntuali. Le modifiche di legge qui proposte avvengono nel rispetto degli impegni assunti in questo contesto.
Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
4.3 Forma dell'atto
Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto contiene, in particolare, disposizioni importanti sull’impiego di stupefacenti. Le norme tecniche o dettagliate saranno disciplinate nel diritto esecutivo.
4.4 Delega di competenze legislative
Il presente progetto contiene una disposizione con la quale si delegano competenze legislative, che consente al Consiglio federale di emanare mediante ordinanza le effettive disposizioni d’esecuzione necessarie all’applicazione della legge. Tale norma di delega è sufficientemente concreta.