Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

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totale s’intende il THC presente naturalmente e la somma di tutti gli acidi delta-9 THC contenuti nella pianta della canapa. Essendo difficile mettere a confronto la quantità a causa della diversità di prodotti quali, ad esempio, i fiori di canapa (materiale secco) o la resina (hashish), si ricorre a un metodo di calcolo comparabile, in base al quale non si distingue tra canapa particolarmente secca o ancora un po’ umida oppure, hashish, canapa pressata od olio di canapa. Nel determinare la quantità dispensata di principio attivo di THC non si possono fissare limiti troppo bassi, per non ostacolare eccessivamente la libertà di ricerca, considerato che l’obiettivo centrale della stessa è proprio quello di determinare se un accesso controllato alla canapa genera un maggior consumo o aumenta il consumo problematico. Se nel quadro delle sperimentazioni pilota ci si potesse procurare soltanto canapa in misura limitata da un tetto massimo fissato artificialmente, si creerebbero condizioni impossibili da trasferire a un mercato legale, in cui i controlli non potrebbero essere eseguiti in maniera così capillare. Inoltre interessa anche sapere quale sia il valore limite accettabile per il consumatore. Gli studi devono coinvolgere anche partecipanti che hanno un consumo elevato di canapa e che, in caso di limiti di dispensazione troppo bassi, ripiegherebbero sul mercato nero, falsando i risultati dello studio. Viceversa, è necessario garantire che la canapa dispensata nell’ambito dello studio non arrivi sul mercato nero. Il limite di 5 grammi di THC puro per acquisto corrisponde a 33 grammi di fiori di canapa d’uso commerciale (tenore totale di THC medio del 15 %) o a 25 grammi di canapa con un tenore totale di THC massimo consentito del 20 per cento, che corrispondono più o meno alle quantità che ci si può procurare negli USA per il consumo di canapa a scopo ricreativo (28,4 g) e a quelle previste dal nuovo disciplinamento del Canada (30 g). Mediante tali quantità, un consumatore cronico, che assume quotidianamente canapa ad alta potenza, può coprire il proprio fabbisogno mensile con la canapa dispensata nell’ambito dello studio.

Capoverso 2: i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 devono essere venduti ai partecipanti al prezzo di mercato. Non è consentito dispensarli gratuitamente. Nel determinare il prezzo si tiene conto del tenore di principio attivo e del prezzo usuale sul mercato nero locale.

Il prezzo di vendita deve essere fissato in modo che il prodotto non possa essere rivenduto sul mercato nero guadagnandoci. D’altra parte, il prezzo sul mercato nero non deve risultare più attrattivo di quello dei prodotti impiegati per la sperimentazione. Attualmente, sul mercato nero la canapa viene venduta a 10-15 franchi il grammo: i meri costi di produzione sono pari a 0,8 franchi circa per grammo; l’imposta sul tabacco si calcola in base alle aliquote d’imposta sul tabacco trinciato fine e al 1° gennaio 2018 ammontava a circa un quarto del prezzo di acquisto, ovvero circa 2,50 franchi per grammo di fiori o di resina di canapa su un prezzo di 10 franchi. A questi costi bisogna aggiungere quelli di confezionamento e di produzione supplementari generati dalle norme di sicurezza tecnica e di polizia sanitaria che devono essere rispettate nell’ambito della coltivazione, della fabbricazione e dell’importazione dei prodotti (cfr. art. 8 lett. c, 12 e 14).

Onde garantire controlli costanti dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1, la quantità acquistata deve essere registrata (cpv. 3). In tal modo, in caso di controllo da parte della polizia è possibile dimostrare che i prodotti cannabinoidi posseduti sono stati acquistati nel quadro di uno studio autorizzato (cfr. art. 8 lett. c)