Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

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Il Consiglio federale ha raccomandato di accogliere le mozioni. La mozione Zanetti Roberto (17.4210) è stata adottata dal Consiglio degli Stati, il 15 marzo 2018, e rispinta dal Consiglio nazionale, l’11 giugno 2018, con una maggioranza risicata di 96 a 93 voti e 2 astensioni. In Consiglio nazionale la trattazione delle quattro mozioni dal tenore identico è prevista per la sessione autunnale 2018.

Il 22 marzo 2018 la CSSS-S ha dato seguito all’iniziativa parlamentare della CSSS-N dallo stesso tenore (18.402, «Introdurre un articolo sulla sperimentazione per consentire studi sulla dispensazione controllata di canapa»).

2 Commento ai singoli articoli

2.1 LStup

Art. 8a

All’articolo 8a LStup si crea la necessaria base legale formale per la conduzione di sperimentazioni pilota in ambito scientifico, entro determinati limiti temporali, geografici e materiali, onde studiare l’impatto del disciplinamento dell’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a fini non medici. Le sperimentazioni in questo ambito mirano a fornire basi decisionali scientificamente fondate in vista di un'eventuale modifica della legge. Sono autorizzate, su relativa domanda, dall’UFSP, dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché la CFQD (cpv. 1). La soluzione proposta non ha come obiettivo la legalizzazione del consumo di canapa a fini non medici, di conseguenza il disciplinamento non ha carattere pregiudiziale.

Le sperimentazioni pilota devono garantire la protezione della salute e della gioventù, nonché dell’ordine e della sicurezza pubblici (cpv. 2). Per tale motivo vi possono partecipare solo persone di età superiore ai 18 anni, che possono provare di consumare già canapa (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. a OSPStup) e la canapa dispensata non può essere consumata in luoghi pubblici (art. 15 OSPStup).

Le singole condizioni poste all’esecuzione di sperimentazioni pilota sono definite nel diritto d'esecuzione (cpv. 3; cfr. cap. 2.2). Nell’impostare una sperimentazione pilota il Consiglio federale può derogare alla LStup, segnatamente ai suoi articoli 8 capoverso 1 lettera d, 8 capoverso 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e. Nell’ambito delle sperimentazioni pilota non si applica il divieto di messa in commercio di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Inoltre, possono essere concesse le autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoverso 5 LStup concernenti la coltivazione, l’importazione e la fabbricazione di tali stupefacenti, in modo che possano effettivamente essere coltivati e fabbricati nel quadro dei progetti. Al contempo non deve essere applicato l’obbligo da parte dei medici di dispensare tali stupefacenti solo sulla base delle norme medico-scientifiche riconosciute nonché l’obbligo per i farmacisti di dispensarli solo su prescrizione medica.

Considerato che le sperimentazioni pilota non sono un compito permanente, bensì devono fornire risultati entro un determinato arco di tempo, il periodo di validità dell’articolo 8a è limitato a dieci anni. In questo lasso di tempo dovrebbe essere possibile avviare, finanziare e condurre sperimentazioni pilota che consentano di raccogliere risultati scientificamente fondati anche sugli effetti a medio termine.