Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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Per tale motivo, quest’articolo crea la base legale affinché le autorizzazioni eccezionali possano essere rilasciate per mettere a disposizione tali stupefacenti per queste sperimentazioni pilota.
L’intera catena di distribuzione del prodotto, comprendente produzione, confezione, designazione, fornitura, deposito e vendita, sarà documentata nella sua interezza dal richiedente l’autorizzazione e controllata dall’UFSP nel quadro della procedura di autorizzazione (cfr. anche art. 22). Ai fini di una tracciabilità completa è possibile servirsi del sistema dei codici a barre (track and trace), una metodologia considerata oggi tecnologicamente al passo coi tempi a livello internazionale (p. es. il sistema già esistente in California).
Con la legge sugli stupefacenti s’intende tutelare la collettività (terze persone) dagli effetti negativi del consumo illecito di stupefacenti. Sotto l’aspetto della garanzia di preservazione dell’ordine pubblico e della sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti (art. 1 lett. d LStup) è di fondamentale importanza il concetto del controllo costante degli stupefacenti, dalla coltivazione al consumo alla base della LStup. I controlli della coltivazione si rifanno alle disposizioni speciali in materia (cfr. art. 18 LStup e art. 29 dell’ordinanza del 25 maggio 201117 sulla dipendenza da stupefacenti [ODStup]). Il rispetto continuo delle condizioni e degli oneri posti ai titolari delle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup viene garantito in particolare mediante ispezioni periodiche da parte delle competenti autorità cantonali e federali. Chi è soggetto al controllo deve rendere accessibili luoghi, spazi ed edifici, ovvero tutte le aree nelle quali possono essere manipolati stupefacenti (colture, locali di fabbricazione, di vendita e di deposito), nonché presentare agli organi competenti le scorte interessate e tutta la relativa documentazione. In generale il controllo concreto è volto a verificare che non vi sia una sovrapproduzione o uno stoccaggio eccessivo di stupefacenti. Inoltre, vi è l’obbligo di fornire agli organi di controllo informazioni pertinenti, che a loro volta hanno il diritto di esigerle. Mediante tali misure s’intende garantire la presenza sul mercato della sola quantità di stupefacenti necessaria agli scopi medici e scientifici.
Il controllo costante delle quantità acquistate, dispensate e detenute degli stupefacenti utilizzati nell’ambito della sperimentazione pilota spetta ai titolari dell’autorizzazione, che non devono pertanto comunicare all’UFSP l’identità dei partecipanti allo studio.
Art. 11 Punti vendita
L’articolo 11 disciplina i requisiti che devono soddisfare i punti vendita per poter rendere accessibili i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1: disporre di personale qualificato e di infrastrutture adeguate. I prodotti devono essere depositati sotto chiave, con accesso consentito esclusivamente ai collaboratori autorizzati.
Si rinuncia esplicitamente a stilare un elenco dei possibili punti vendita, onde lasciare la possibilità di definirli nel quadro dei singoli studi in base all’istituto di ricerca prescelto. In linea di principio è ipotizzabile la vendita nelle farmacie, in punti di vendita appositamente designati, nei «Cannabis Social Club» ecc. I «Cannabis Social Club» sono organizzazioni private che rendono accessibile la canapa ad adulti per soddisfare le esigenze personali, in modo da evitare che se la procurino sul mercato nero. Nell’ambito della domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà fornire l’elenco dei punti vendita designati nonché il relativo accordo da parte dei Comuni interessati (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. d ed e).