Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

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2.2 Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge federale sugli stupefacenti (OSPStup)

Art. 1 Oggetto

L’OSPStup disciplina unicamente lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l’articolo 8a LStup (sperimentazioni pilota). Non sono pertanto oggetto dell’OSPStup studi con altri stupefacenti e studi medici con canapa diversi da quelli di cui all’articolo 8a LStup.

Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota

All’articolo 2 viene precisato l’orientamento di principio secondo l’articolo 8a capoverso 1 LStup. Le sperimentazioni pilota mirano all’acquisizione di conoscenze scientifiche sull’impatto di misure, strumenti o procedure concernenti l’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici (cpv. 1), concentrandosi in particolare su conoscenze circa gli effetti sulla salute dei consumatori, sul comportamento di consumo, sugli aspetti socio-economici quali la capacità lavorativa (assenze sul lavoro), la famiglia e l’ambiente sociale dei consumatori nonché sul mercato illegale della droga in un determinato territorio o sull’ordine e la sicurezza pubblici (cpv. 2).

Art. 3 Applicabilità della legge sugli stupefacenti

Per poter condurre le sperimentazioni pilota è necessario derogare a singole disposizioni del diritto vigente (cpv. 1).

Si tratta in parte dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d LStup, che vieta la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione o la messa in commercio di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Nell’ambito delle sperimentazioni pilota il divieto rimane valido, con la possibilità di richiedere un’autorizzazione eccezionale, per coltivazione, importazione e fabbricazione (cfr. art. 8), mentre è annullato per la messa in commercio. Sulla base di un’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 8a capoverso 1 LStup, durante le sperimentazioni pilota scientifiche sarà quindi possibile immettere sul mercato stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa senza incorrere in una pena.

Nell’ambito delle sperimentazioni pilota, inoltre, i medici devono poter dispensare tali stupefacenti in deroga alle condizioni quadro secondo l’articolo 11 LStup che, pertanto, non è applicabile. L’OSPStup disciplina esclusivamente l’impiego della canapa per scopi non medici; tuttavia, considerato che nell’ambito delle sperimentazioni pilota i prodotti possono essere dispensati anche da medici, per precauzione anch’essi devono essere dispensati dagli obblighi in questo contesto.

Nell’ambito delle sperimentazioni pilota, inoltre, i farmacisti potranno dispensare senza prescrizione medica stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Di conseguenza è possibile derogare anche all’articolo 13 LStup.

Il capoverso 2 sancisce chiaramente che la vendita di prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 ai partecipanti a sperimentazioni pilota può essere autorizzata anche in punti vendita diversi da quelli indicati agli articoli 11 e 13 LStup. I punti vendita che concretamente saranno autorizzati a vendere i prodotti della canapa nel quadro di uno studio saranno definiti nella fase sperimentale effettiva (cfr. anche art. 11 e 18 cpv. 2 lett. d ed e).