Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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diagnosticata da un medico o che assumono psicofarmaci con obbligo di prescrizione. La partecipazione è sempre volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento. Inoltre, non sussiste alcun diritto a partecipare a sperimentazioni pilota.
– Acquisto: la quantità acquistabile è limitata e deve essere registrata. È inoltre vietato procurarsi canapa gratuitamente e cedere i prodotti a terzi.
– Consumo: i partecipanti non possono consumare in luoghi pubblici i prodotti cui hanno avuto accesso nell’ambito delle sperimentazioni pilota.
– Sorveglianza degli effetti sulla salute: i titolari dell’autorizzazione per la sperimentazione pilota devono monitorare gli effetti sulla salute dei partecipanti. L’UFSP, in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, garantisce il controllo delle disposizioni legali.
L’ordinanza disciplina inoltre i dettagli della domanda di autorizzazione per la conduzione di sperimentazioni pilota. È necessario inviare una descrizione dettagliata della sperimentazione all’UFSP, cui spetta il compito di valutare quali studi sono appropriati a fornire le necessarie basi decisionali scientificamente fondate in vista di eventuali modifiche di legge.
Elementi fondamentali dell’ordinanza sono l'allestimento di rapporti e la valutazione delle sperimentazioni pilota. Ogni anno i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota devono informare l’UFSP sull’andamento della sperimentazione, sulle quantità di prodotti acquistate, dispensate e depositate e documentare i risultati in un rapporto di ricerca. L’UFSP ha l’obbligo di pubblicare periodicamente i rapporti di ricerca in vista di un’eventuale modifica di legge che disciplini l’uso di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa e per redigere un rapporto all’attenzione del Consiglio federale al più tardi alla fine di tutte le sperimentazioni pilota.
1.3 Comparazione con il diritto estero
1.3.1 Paesi membri dell'Unione Europea (UE)
Visto che non c’è un diritto europeo armonizzato in materia di consumo di stupefacenti e pertanto anche della canapa, ogni Paese membro è responsabile della regolamentazione sul proprio territorio. L’UE, tuttavia, ha competenze legislative nell’ambito del traffico transnazionale di stupefacenti (art. 83 TFEU9).
Tutti gli Stati membri dell’UE hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 196110 e vietato sui rispettivi territori il consumo di canapa a fini non medici. In circa la metà degli Stati membri, però, il possesso di canapa è punito in maniera meno severa rispetto a quello di altre sostanze illegali e solo in pochi (p. es. Francia, Paesi scandinavi, Lituania, Estonia e Ungheria) il consumo è perseguito penalmente.
Alcuni Stati hanno regimi più liberali di quello della Svizzera per quanto riguarda il consumo di canapa per fini non medici. In Portogallo, nel 2000 sono stati depenalizzati sia il consumo sia il possesso di piccole quantità di droga. In alcune regioni della Spagna sono state fondate associazioni non a scopo di lucro, i cosiddetti «Cannabis Social Club», i cui membri possono acquistare canapa per uso personale e consumarla.
9Trattato sull’Unione europea, Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 - 0390