Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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Art. 12 Partecipazione
In virtù del capoverso 1 possono partecipare a sperimentazioni pilota solo persone che soddisfano determinati requisiti.
Lettera a: sono prese in considerazione solo persone che possono provare di consumare già canapa. Infatti, se da un lato, per poter disporre di una base decisionale scientifica sarebbe fondamentale sapere se la legalizzazione della canapa indurrebbe più persone a iniziare a farne uso, dall’altro, questa questione dovrà essere analizzata in altro modo, poiché le sperimentazioni pilota non dovranno coinvolgere nuovi consumatori. L’adempimento di questo requisito deve essere esaminato al momento del reclutamento dei partecipanti allo studio. Un’analisi del capello potrà dire, ad esempio, se la persona consuma abitualmente canapa. A tutti i partecipanti verrà pertanto prelevato un campione di capelli, allo scopo di analizzarne il tenore di THC e i rispettivi prodotti di degradazione.
Lettera b: i partecipanti devono essere domiciliati in un Comune dove viene eseguita una sperimentazione pilota. Il rispetto di tale esigenza può essere stabilito mediante il controllo del permesso di domicilio.
Il capoverso 2 esclude la partecipazione di determinati gruppi di persone tra le quali, ad esempio, i minorenni. Da un punto di vista tecnico, in realtà studi con un accesso controllato alla canapa tra i più giovani, che ne fanno un uso problematico, sarebbero auspicabili, soprattutto perché il maggior consumo di questo stupefacente si registra proprio in questo gruppo di età. Bisogna però considerare che a quell’età la maturazione cerebrale non è ancora conclusa e il consumo di sostanze psicoattive è pertanto molto rischioso. Il limite di età per la canapa si rifà a quello per il tabacco e per l'alcol ad alta gradazione e corrisponde alle norme usuali sul piano internazionale.
Per non mettere in pericolo persone che necessitano di particolare protezione dal profilo sanitario è altresì esclusa la partecipazione delle donne in gravidanza (test di gravidanza urinario positivo) o in allattamento, di coloro che al momento della sperimentazione stanno seguendo un trattamento psichiatrico o che assumono psicofarmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica. Per determinate malattie psichiche (p. es. la schizofrenia), il consumo di canapa è controproducente.
La direzione dello studio può rifiutare la partecipazione in qualsiasi momento senza doverlo motivare (cpv. 3). Chi fosse interessato a partecipare a una sperimentazione non può avanzare pretese legali.
Art. 13 Obbligo di informare
Capoverso 1: i partecipanti devono ricevere informazioni sul contenuto e sulla portata della sperimentazione pilota nonché sulle condizioni di partecipazione e sui potenziali rischi. La partecipazione è in ogni caso facoltativa e di conseguenza vige l’obbligo del consenso scritto del partecipante. Chi partecipa a una sperimentazione pilota riceve un’attestazione che lo identifica come partecipante allo studio, considerato che l’impiego della canapa conforme allo studio non è punibile.
I partecipanti possono revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (cpv. 2).
Art. 14 Dispensazione
Secondo il capoverso 1 ogni partecipante ha diritto di acquistare una quantità limitata al mese, determinata dal fabbisogno personale, ma in ogni caso non superiore a 5 grammi di THC puro per dispensazione e a 10 grammi di THC puro al mese. Per THC