Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine
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L’impiego conforme allo studio di prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 non è punibile. Secondo le disposizioni penali LStup (art. 19 segg. LStup) sono sanzionate solo le attività illecite di coltivazione, consumo ecc. Tale principio risulta dall'articolo 14 del Codice penale svizzero (CP). È inoltre punibile, ad esempio, la coltivazione della canapa dispensata nell’ambito di sperimentazioni pilota non legittimata da un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup o il consumo in luoghi pubblici di prodotti dispensati nell’ambito di sperimentazioni pilota (cfr. art. 15). L’impunibilità si applica pertanto solo ad azioni compiute nell’ambito di uno studio e conformi alle prescrizioni dello stesso.
Non vi sono deroghe alle normative stradali, ovvero come avviene già attualmente, la guida di un veicolo sotto l’effetto della canapa rientra senza limitazioni nel campo d’applicazione della legge federale sulla circolazione stradale.
Art. 4 Limitazione territoriale
Le sperimentazioni pilota devono avere limiti geografici per quanto possibile circoscritti. Sono escluse, in particolare, sperimentazioni pilota di portata nazionale. Le dimensioni dell’area di provenienza dei partecipanti devono essere tali da consentire risultati significativi; per tale motivo si prevede lo svolgimento delle sperimentazioni pilota a livello comunale o, eventualmente, con la partecipazione congiunta di più Comuni. Ciò consente, se necessario, di condurre anche studi multicentro significativi. La delimitazione territoriale consente, in particolare, una maggiore facilità ed efficacia dei controlli dell’UFSP.
L’UFSP può prevedere restrizioni a condizione che non pregiudichino l’attendibilità delle sperimentazioni pilota.
Art. 5 Limitazione temporale
Le sperimentazioni pilota dovranno estendersi su cinque anni, onde garantire l’analisi delle ripercussioni non solo a breve, ma anche a medio termine. Il limite di cinque anni vale per l’effettiva fase di svolgimento del progetto mentre il vero e proprio studio, ovvero i lavori preliminari, inclusa l’elaborazione dei metodi di ricerca e l’inoltro delle domande, la rilevazione e la valutazione dei dati così come la stesura di un rapporto, può durare più a lungo.
Su domanda l’UFSP può prolungare la durata una sola volta per un massimo di due anni. La proroga deve essere motivata (cfr. art. 18 cpv. 3) e soprattutto devono essere indicate le ragioni che giustificano la necessità di più tempo per raggiungere gli obiettivi di conoscenza prefissati in una sperimentazione pilota concreta e quali conoscenze aggiuntive si intendono acquisire nel periodo di proroga.
Art. 6 Numero di partecipanti
Il numero di partecipanti a una sperimentazione pilota non deve essere superiore a quello necessario per confermare l’attendibilità dei risultati e dipende, pertanto, dal tipo di studio.
Nella ricerca il campione viene sempre stabilito in funzione dell’oggetto della stessa, che ne determina anche i modi procedere e i metodi di analisi e rilevazione. Per le indagini quantitative si deve sempre puntare a ottenere rappresentatività, che nel caso specifico significa trovare consumatori (o persone che presentano un consumo pro-