Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

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È sua competenza determinare quali studi sono più adeguati a fornire le basi decisionali necessarie in vista di emanare un’eventuale modifica di legge. L’UFSP può, di conseguenza, respingere una domanda se la sperimentazione pilota non può apportare conoscenze aggiuntive in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 2 o se è già stata autorizzata una sperimentazione simile (cpv. 2).

Art. 20 Revoca dell’autorizzazione

Alle lettere a-d della presente disposizione sono elencate alcune situazioni che giustificano la revoca di un’autorizzazione. Si tratta, per esempio, di possibili minacce all’ordine e alla sicurezza pubblici o nel caso in cui si constata un serio pericolo per la salute dei partecipanti. L’autorizzazione può inoltre essere revocata se il suo titolare non si attiene alle prescrizioni legate alla stessa o se non sono più soddisfatte le condizioni per lo svolgimento di una sperimentazione pilota.

Art. 21 Coordinamento della procedura di domanda

L’UFSP è l’autorità preposta al rilascio sia delle autorizzazioni per lo svolgimento delle sperimentazioni pilota secondo l’articolo 8a capoverso 1 LStup sia di quelle eccezionali per la coltivazione, l’importazione e la fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa (cfr. art. 8 cpv. 5 LStup). Il coordinamento tra queste due procedure deve pertanto essere garantito.

Nella prassi le due procedure sono inseparabili e coordinate da vincoli: da un lato, l’autorizzazione per una sperimentazione pilota viene rilasciata con la riserva che un produttore ottenga, successivamente, un’autorizzazione eccezionale per la coltivazione; d’altro lato, questa autorizzazione eccezionale è rilasciata solo se la sperimentazione pilota è stata autorizzata. .

Art. 22 Controllo

Secondo il capoverso 1 spetta all’UFSP controllare se i titolari di un'autorizzazione per una sperimentazione pilota rispettano le disposizioni dell’ordinanza. Può tuttavia delegare tale compito alle autorità esecutive cantonali competenti.

Onde garantire la propria attività di controllo, l’UFSP necessita di informazioni da parte dei titolari. Per tale motivo, al capoverso 2 viene sancito un corrispondente obbligo di fornire informazioni, che garantisce che l’UFSP possa assicurare la tracciabilità e verificare il controllo costante, dalla coltivazione al consumo.

Art. 23 Rendiconto e rapporto di ricerca

Il rendiconto da parte del titolare di un’autorizzazione per lo svolgimento di una sperimentazione pilota, previsto nell’articolo 23, è rilevante ai fini della valutazione e dell’esercizio della sorveglianza (cfr. art. 25). Gli enti responsabili delle sperimentazioni hanno l’obbligo di informare annualmente l’UFSP circa l’andamento della sperimentazione nonché le quantità acquistate, dispensate e detenute di prodotti secondo l’articolo 8 capoverso 1 (cpv.1).

Capoversi 2-3: una volta conclusa la sperimentazione pilota, i suoi risultati devono essere analizzati secondo standard scientifici riconosciuti e documentati in un rapporto di ricerca. La protezione dei dati è garantita, considerato che vengono pubblicati esclusivamente in forma anonima. I risultati devono essere comunicati all’UFSP.