Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 15 Consumo

I partecipanti possono utilizzare i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1, dispensati loro nell’ambito della sperimentazione pilota, unicamente per il proprio consumo. Inoltre i prodotti non possono essere consumati in luoghi accessibili al pubblico (cpv. 1), quali ristoranti, bar, stazioni o parchi. Non rientrano tra i luoghi pubblici i «Cannabis Social Club» o i bar privati, riservati a una determinata cerchia di persone.

Pena l’esclusione dalla sperimentazione pilota, oltre a non poter essere consumati in luoghi pubblici i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 non possono essere ceduti a terzi (cpv. 2). Chi lo fa senza essere autorizzato è punibile (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c LStup).

Art. 16 Monitoraggio delle conseguenze sulla salute

I titolari di autorizzazioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota hanno l’obbligo di monitorare le conseguenze sulla salute dei partecipanti e, in caso di problemi, assicurare l’adeguato trattamento terapeutico. Devono essere adottate misure di prevenzione che consentano di evitare il consumo problematico e la dipendenza, oltre che conseguenti problemi di natura sociale o sanitaria e, alla fine, di promuovere l’astinenza (art. 3 lett. a-c ODStup). Le sperimentazioni pilota devono rimanere circoscritte all’obiettivo del coinvolgimento terapeutico degli interessati (art. 3d cpv. 2 LSup; art. 6 lett. a ODStup) e al principio di riconoscimento e intervento precoci in caso di consumo problematico (art. 3b cpv. 2 e 3c LStup) indicato nel diritto in materia di stupefacenti.

I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota sono tenuti, ai sensi del capoverso 2, a comunicare l’insorgenza di problemi straordinari. Se, ad esempio, la sicurezza dei partecipanti è a rischio e devono essere prese senza indugio misure di sicurezza e di protezione, la canapa dello studio viene destinata illegalmente ad altri scopi, lo studio deve essere interrotto definitivamente o temporaneamente, i partecipanti sono troppo pochi o intervengono altre circostanze che richiedono la conclusione dello studio.

Questo obbligo di segnalazione consente all’UFSP, in qualità di autorità di sorveglianza sulle sperimentazioni pilota, di adottare le necessarie misure (p. es. oneri, interruzione della sperimentazione, revoca dell’autorizzazione secondo l’art. 8a cpv. 1 LStup).

Art. 17 Restituzione

I punti vendita devono restituire la canapa rimasta invenduta alle competenti autorità esecutive cantonali, in genere il farmacista cantonale. Le autorità decidono se i prodotti debbano essere distrutti o utilizzati. Spetta al titolare dell’autorizzazione documentare i casi di restituzione e di distruzione dei prodotti.

Art. 18 Domande

Le domande per svolgere una sperimentazione pilota devono essere presentate all’UFSP. Al capoverso 2 sono sanciti i requisiti che la stessa deve adempiere.

Oltre all’obiettivo e all’utilità della sperimentazione pilota (lett. a), la domanda deve comprendere una descrizione concreta della sperimentazione, con indicazioni sul contenuto e sull’oggetto. Deve precisare quali dati scientifici s’intendono raccogliere sull’impiego della canapa, in che misura la sperimentazione sarà coordinata con altri