Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 26 pagine

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1.1.2 Condizioni quadro di politica sanitaria per sperimentazioni pilota con la canapa

Alle sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa devono applicarsi le condizioni quadro elencate di seguito.

- Le sperimentazioni pilota devono svolgersi entro determinati limiti di temporali e geografici.

- I loro risultati devono essere aperti, ovvero lo schema sperimentale non deve condizionare i risultati e pertanto non creare in linea di principio situazioni di diritto e di fatto a lungo termine irreversibili.

- Le sperimentazioni pilota devono essere adeguate agli obiettivi, ovvero poter fornire al legislatore le basi decisionali determinanti per il disciplinamento definitivo previsto. Ciò comporta che gli studi rispondano alle questioni di rilevanza in relazione alla regolamentazione della canapa, essere ineccepibili dal punto di vista metodologico e generare solide conoscenze scientifiche. Al fine di effettuare una valutazione competente e oggettiva, gli studi devono essere realizzati in condizioni il più possibile aderenti alla realtà.

- I rischi delle sperimentazioni pilota non devono essere eccessivi rispetto ai risultati auspicati.

- Devono essere garantite la protezione della gioventù, così come quella dei partecipanti, dei loro congiunti e di terzi nonché la preservazione dell’ordine pubblico; in questo contesto rientra anche la determinazione di criteri d’interruzione in caso di rischio per la sicurezza dei partecipanti o della collettività.

- Le sperimentazioni pilota devono essere giustificate da un interesse pubblico. Gli interessi pubblici determinanti si desumono dagli scopi sanciti nella LStup, segnatamente: promozione dell’astinenza, protezione dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale legati alla dipendenza, preservazione dell’ordine pubblico e della sicurezza nonché lotta contro gli atti criminali (art. 1 LStup). Questo ampio approccio normativo trova espressione nella regolamentazione giuridica del principio dei quattro pilastri della politica svizzera in materia di droghe8.

Le sperimentazioni pilota dovranno integrare le esperienze finora raccolte a livello internazionale con i diversi regolamenti sulla canapa e testare norme in sintonia con lo scopo della LStup. Inoltre, in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale Dipendenze 2017-2024, dovranno fornire le necessarie conoscenze per adeguare la politica delle dipendenze alla situazione reale e per esaminare possibili condizioni quadro legali circa il suo impatto sulla salute.

La politica dei quattro pilastri, parte della politica svizzera in materia di droghe, sancita all'articolo 1a LStup è costituita dai seguenti quattro elementi: prevenzione (1° pilastro), terapia e reinserimento (2° pilastro), riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza (3° pilastro) nonché controllo e repressione (4° pilastro). Questi quattro pilastri coincidono con le aree d’intervento prioritarie della Strategia nazionale Dipendenze 2017-2024. Tale principio deve costituire la linea guida delle sperimentazioni pilota.

– Prevenzione: la vendita autorizzata consente di rivolgersi in maniera diretta e semplice ai consumatori, che non devono temere sanzioni penali nel momento

8 FF 2006 7879 7897 segg.