Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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devono poter verificare se i loro contribuenti abbiano dichiarato nella dichiarazione di imposta i conti finanziari detenuti all’estero.
A fine settembre 2018 la Svizzera ha scambiato per la prima volta informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Nel complesso lo scambio di dati è andato a buon fine. Nel caso del reciproco scambio automatico di informazioni, l’invio dei dati è stato coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il Common Transmission System dell’OCSE.
4 Commento ai singoli articoli dei decreti federali
I decreti federali in virtù dei quali sarà introdotto lo scambio automatico di informazioni con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner dal 2019/2020.
Art. 1
Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell’elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Il Parlamento delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (cpv. 2).
L’attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione così come le informazioni sulle successioni di persone che risiedevano in tali Stati conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE.
Art. 2
Il decreto federale del 6 dicembre 201723 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l’iter procedurale. Con un rimando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l’adempimento dei requisiti necessari per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l’attuazione dello scambio automatico di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner. A questo scopo dovrà redigere rapporti specifici per ciascun Paese su temi rilevanti dello scambio automatico di informazioni, da sottoporre per parere alle competenti commissioni parlamentari delle due Camere. Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso delle Giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.
Art. 3
Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo, l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco depositato al Segretariato dell’Organo di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.
23 FF 2018 41