Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Brunei Darussalam

Ad agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Brunei Darussalam. Ha quindi imposto al Brunei Darussalam un piano d’azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora tutti i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Brunei Darussalam nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest’ultimo.

Il Brunei Darussalam non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Brunei Darussalam. Praticamente tutti gli accordi fiscali conclusi dal Brunei Darussalam contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale (Income Tax Amendment, 2012) include ulteriori disposizioni (in particolare le sezioni 4 e 86J) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene il Brunei Darussalam non disponga per ora di una legislazione sulla protezione dei dati, il Common Law e l’Equity riconoscono però taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato in Brunei Darussalam

In Brunei Darussalam non vengono prelevate imposte personali sul reddito o sul patrimonio (solo il patrimonio commerciale è assoggettato a un’imposta locale). Le persone giuridiche sono soggette a un’imposta sugli utili del 18,5 per cento. Ad eccezione dei dividendi, gli utili vengono gravati da un’imposta prevenitva speciale. Pertanto, il Brunei Darussalam non prevede alcun programma per la regolarizzazione del passato fiscale delle persone giuridiche. I contribuenti che omettono di denunciare correttamente i redditi imponibili senza ragione valida e non cooperano con le autorità fiscali devono, oltre alle imposte dovute, pagare una multa e rischiano in casi gravi una pena detentiva.

4. Dominica

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Dominica

In seno all’OCSE e al Forum globale Dominica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Ad oggi Dominica non ha ancora firmato né la Convenzione sull’assistenza amministrativa né l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Dominica non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata procrastinata a seguito delle devastazioni causate dall’uragano «Irma» nell’autunno del 2017. In assenza delle risorse finanziarie e umane necessarie all’attuazione, Dominica accorda attualmente scarsa priorità allo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Dominica

A dicembre 2015, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Dominica. Ha quindi imposto a Dominica un piano d’azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Dominica nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest’ultimo.