Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

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6.3 Forma dell’atto

I decreti federali che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e i territori menzionati devono figurare nell’elenco delle Giurisdizioni per lo scambio automatico di informazioni richiedono l’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, i singoli decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, di conseguenza, non sottostà a referendum.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

6.5 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base par la delega di competenze legislative.

6.6 Protezione dei dati

Gli Stati partner proposti nel quadro del presente progetto, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve essere attuato su base reciproca, sono qualificati nell’elenco dei Paesi stilato dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si rendono necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017 la Svizzera ha trasmesso una notifica sulla protezione dei dati all’Organo di coordinamento nell’ambito della procedura ai sensi della sezione 7 paragrafo 1 dell’Accordo SAI.39 In questa notifica vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei loro dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell’elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 6 LSAI e rappresenta, secondo il Consiglio fedeale, un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.

Nell’ambito dell’attivazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI, anche gli Stati membri dell’UE, che presentano una legislazione sulla protezione dei dati simile a quella svizzera, hanno trasmesso notifiche che contengono garanzie in materia di protezione dei dati e di conseguenza si aspettano, come la Svizzera, che questi Stati partner ne rispettino i principi fondamentali. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dell’UE e la Svizzera potranno sospendere lo scambio di dati qualora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati definiti nel quadro della notifica.

39 Cfr. al riguardo la nota a pié di pagina 17.