Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri otto Stati partner dal 2019/2020. Se l’Assemblea federale approverà tale progetto entro il 2018, il 1º gennaio 2019 la Svizzera disporrà potenzialmente di una rete composta da 89 dei 107 Stati e territori che ad oggi si sono impegnati ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni («committed jurisdictions»).

1.1.2 Recenti sviluppi internazionali

In virtù di un mandato del G20, il 27 giugno 2018 l’OCSE ha adeguato i criteri con cui identificare gli Stati che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Secondo un comunicato del 23 luglio 2018 tali criteri sono stati confermati dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.8 Gli Stati e territori interessati devono quindi soddisfare i seguenti criteri:

 ottenere almeno il giudizio complessivo «largely compliant» nel secondo ciclo della procedura di

valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda;

 mettere in vigore tutti i regolamenti interni richiesti per l’attuazione dello scambio automatico di infor-

mazioni e avviare lo scambio di dati nel 2018; attivare, entro la fine del 2019, lo scambio automatico di informazioni sostanzialmente con tutti gli Stati partner idonei interessati («substantially all interested appropriate partners»);

 mettere in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa (oppure una rete sufficientemente

ampia di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio automatico di informazioni).

In linea di principio, per non figurare nella lista degli Stati non cooperativi stilata dal G20/OCSE, occorre soddisfare due criteri su tre. Gli Stati e i territori la cui rete per lo scambio automatico di informazioni non è conforme ai requisiti contemplati dal criterio di verifica o il cui giudizio complessivo nella valutazione concernente l’assistenza amministrativa su domanda è insufficiente («non compliant») saranno considerati non cooperativi, indipendentemente dall’adempimento dei restanti criteri. In vista del vertice del G20 previsto nel 2019, l’OCSE stilerà una lista degli Stati non cooperativi.9

Anche l’UE ha elaborato una procedura analoga secondo la quale, in caso di mancato adempimento dei criteri, gli Stati non cooperativi sono inseriti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.10 Gli Stati e i territori la cui rete per lo scambio automatico di informazioni non comprenda, entro il 2019, pressoché tutti i partner idonei interessati e che non provvedono all’introduzione dello scambio automatico di informazioni entro il termine stabilito con la totalità di questi Stati partner rischiano di figurare nella lista UE come Stati non cooperativi.

Attualmente il Forum globale sta approntando le valutazioni sull’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte degli Stati partner. Stando ai «Terms of Reference» adottati in occasione della seduta plenaria del Forum globale a Punta del Este a novembre 2018, la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni sarà uno degli elementi di valutazione importanti.11 Gli Stati e i territori che non hanno introdotto tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con i partner idonei interessati saranno destinatari di una raccomandazione in tal senso. Qualora uno Stato o un territorio non ottemperasse adeguatamente alle raccomandazioni formulate dal Forum globale, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni, che inizieranno nel 2020.

8 Il comunicato del G20 sancisce altresì esplicitamente il seguente passaggio: «…We support the OECD’s strengthened criteria to identify jurisdictions that have not satisfactorily implemented the internationally agreed tax transparency standards. Defensive measures will be considered against listed jurisdictions».

9 OECD Secretary-General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Buenos Aires, luglio 2018, pag. 7 n. 2, 66 seg.; http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf.

10 Documento FISC 345/ECOFIN 1088 «Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali» del 5 dicembre 2017 sulle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea sulla lista UE, pag. 23 seg.; http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15429-2017-INIT/en/pdf.

11 A tale proposito il relativo «Term of Reference» recita: «… Jurisdictions should have exchange agreements in effect with all Interested Appropriate Partners that permit the automatic exchange of CRS information. (…) Such an exchange agreement should be put in place without undue delay, following the receipt of an expression of interest from an Interested Appropriate Partner».